ART. 103 
1. All'articolo 170  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) Al comma 1: 
A) alla lettera b) il segno di interpunzione  <punto>  e'  sostituito
dal <punto e virgola>; 
B) e' aggiunta  la  seguente  lettera:  "c)  delineatori  di  margine
luminosi."; 
b) Al comma 5  dopo  le  parole:  "a  luce  gialla"  e'  aggiunta  la
seguente: "fissa" e in fine il  segno  di  interpunzione  <punto>  e'
soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: ", oltre ai segnali  di
prescrizione necessari."; 
c) Il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
"8. I bordi della carreggiata e le strisce continue di  corsia  o  di
mezzeria possono essere evidenziati mediante appositi dispositivi,  a
luce propria fissa, incassati nella carreggiata e  rivolti  verso  la
direzione di provenienza  dei  veicoli,  dello  stesso  colore  della
corrispondente segnaletica orizzontale."; 
d) Al comma 9 dopo le parole: "a luce propria gialla" e' aggiunta  la
seguente: "fissa"; 
e) E' aggiunto in fine il seguente comma: 
"10. I delineatori di margine luminosi devono essere  a  luce  fissa,
con gli stessi colori dei  delineatori  normali  di  margine  di  cui
all'articolo 173 e installati con le  stesse  modalita'.  Non  devono
provocare abbagliamento.".