ART. 103 1. All'articolo 170 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1: A) alla lettera b) il segno di interpunzione <punto> e' sostituito dal <punto e virgola>; B) e' aggiunta la seguente lettera: "c) delineatori di margine luminosi."; b) Al comma 5 dopo le parole: "a luce gialla" e' aggiunta la seguente: "fissa" e in fine il segno di interpunzione <punto> e' soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: ", oltre ai segnali di prescrizione necessari."; c) Il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. I bordi della carreggiata e le strisce continue di corsia o di mezzeria possono essere evidenziati mediante appositi dispositivi, a luce propria fissa, incassati nella carreggiata e rivolti verso la direzione di provenienza dei veicoli, dello stesso colore della corrispondente segnaletica orizzontale."; d) Al comma 9 dopo le parole: "a luce propria gialla" e' aggiunta la seguente: "fissa"; e) E' aggiunto in fine il seguente comma: "10. I delineatori di margine luminosi devono essere a luce fissa, con gli stessi colori dei delineatori normali di margine di cui all'articolo 173 e installati con le stesse modalita'. Non devono provocare abbagliamento.".