ART. 106
1. All'articolo 178  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.  Le  corsie  riservate,  in  cui  e'  permesso il transito solo a
determinate  categorie  di  veicoli,   possono   essere   delimitate,
fisicamente, dalle strisce di corsia di cui all'articolo 140, commi 6
e   7,  oppure  con  elementi  in  rilievo  tali  da  realizzare  una
cordolatura longitudinale. In  tal  caso,  gli  elementi  in  rilievo
sostituiscono la striscia gialla.";
b)  Al  comma  4  le  parole:  "tra  3 e 10 cm" sono sostituite dalle
seguenti: "tra 5 e 15 cm".