ART. 106 1. All'articolo 178 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le corsie riservate, in cui e' permesso il transito solo a determinate categorie di veicoli, possono essere delimitate, fisicamente, dalle strisce di corsia di cui all'articolo 140, commi 6 e 7, oppure con elementi in rilievo tali da realizzare una cordolatura longitudinale. In tal caso, gli elementi in rilievo sostituiscono la striscia gialla."; b) Al comma 4 le parole: "tra 3 e 10 cm" sono sostituite dalle seguenti: "tra 5 e 15 cm".