ART. 107
1. All'articolo 179  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Su  tutte  le  strade, per tutta la larghezza della carreggiata,
ovvero per una o piu' corsie nel  senso  di  marcia  interessato,  si
possono  adottare sistemi di rallentamento della velocita' costituiti
da bande  trasversali  ad  effetto  ottico,  acustico  o  vibratorio,
ottenibili   con   opportuni  mezzi  di  segnalamento  orizzontale  o
trattamento della superficie della pavimentazione.";
b) Al comma 4 dopo le parole: "di velocita' inferiore" sono  aggiunte
le seguenti: "o uguali";
c)  Al  comma  6,  lettera  c) le parole: "a 1200 cm" sono sostituite
dalle seguenti: "a 120 cm";
d) Il primo periodo del comma  7  e'  sostituito  dai  seguenti:  "Il
presegnalamento  e' costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di
formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso  e'
abbinato  il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con
un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non  sia  gia'
imposto un limite massimo di velocita' di pari entita'";
e) Al comma 9 dopo le parole: "di velocita'" e' aggiunta la seguente:
"prefabbricati";  e  dopo  le  parole:  "e  la sicurezza stradale" la
parola "e" e' soppressa e sono inserite le seguenti: ". Tutti i  tipi
di rallentatori sono".