ART. 107 1. All'articolo 179 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o piu' corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocita' costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione."; b) Al comma 4 dopo le parole: "di velocita' inferiore" sono aggiunte le seguenti: "o uguali"; c) Al comma 6, lettera c) le parole: "a 1200 cm" sono sostituite dalle seguenti: "a 120 cm"; d) Il primo periodo del comma 7 e' sostituito dai seguenti: "Il presegnalamento e' costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso e' abbinato il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia gia' imposto un limite massimo di velocita' di pari entita'"; e) Al comma 9 dopo le parole: "di velocita'" e' aggiunta la seguente: "prefabbricati"; e dopo le parole: "e la sicurezza stradale" la parola "e" e' soppressa e sono inserite le seguenti: ". Tutti i tipi di rallentatori sono".