ART. 109 1. All'articolo 184, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel periodo di tempo intercorrente tra l'insorgere dell'avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello e l'apposizione delle protezioni suindicate, l'esercente la ferrovia provvede a disciplinare la circolazione dei treni, in relazione alla sicurezza dei passaggi a livello".