ART. 109
1. All'articolo 184, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e'
apportata la seguente modificazione:
a) E' aggiunto in fine il seguente periodo:  "Nel  periodo  di  tempo
intercorrente  tra l'insorgere dell'avaria dei meccanismi di chiusura
dei passaggi a livello e l'apposizione delle  protezioni  suindicate,
l'esercente  la  ferrovia provvede a disciplinare la circolazione dei
treni, in relazione alla sicurezza dei passaggi a livello".