ART. 11 1. All'articolo 13 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, lettera c) gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "In quest'ultimo caso la data di effettuazione del viaggio deve essere comunicata dall'interessato all'ente rilasciante per via telegrafica o per fax, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del viaggio, che, comunque, deve essere sempre effettuato nel periodo autorizzato."; b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'autorizzazione periodica: A) E' rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) i veicoli e i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'articolo 61 del codice; b) il carico del trasporto eccezionale, ove sporga rispetto al veicolo, risulti eccedente solo posteriormente e per non piu' di quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato; c) durante tutto il periodo di validita' dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto siano costituiti sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia; d) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione planoaltimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0,20 m; e) non ricorra nessuna delle condizioni per le quali e' prevista l'imposizione della scorta di polizia o di quella tecnica; f) i veicoli e i trasporti eccezionali rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti: 1) altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m; 2) altezza 4,30 m, larghezza 2,50 m, lunghezza 25 m. Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni ammissibili per le strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice. In attesa della classificazione si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. B) E' altresi' rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificita': a) veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b), c), h), i) e j), e 204, comma 2, lettere a) e b); b) autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 t, formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera, e con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'articolo 61 del codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata; c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari; d) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche o di pubblica illuminazione, purche' non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'articolo 61 del codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell'asse anteriore; e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri; f) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi; g) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice ed i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m, purche' muniti di carta di circolazione. L'autorizzazione periodica non e' consentita per i veicoli di cui alle lettere e) ed f) per il transito sulle strade classificate di tipo A, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del codice."; c) Al comma 3 le parole: "rimangono invariate" sono sostituite dalle seguenti: "rimangono invariati i percorsi e"; le parole: "e dei percorsi," sono soppresse e le parole: "al comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 2"; d) Il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Alla domanda di autorizzazione periodica deve essere allegata una dichiarazione di responsabilita', sottoscritta dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e, nell'ipotesi di cui al comma 2, punto A), dei limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice. Nell'autorizzazione e' riportata solo l'indicazione dei limiti dimensionali superiori del trasporto."; e) Al comma 7 le parole: "riducendo conseguentemente anche la sua massa" sono sostituite dalle seguenti: "anche con eventuale riduzione di massa"; f) Al comma 8 dopo le parole: "di un veicolo" e' aggiunta la seguente: "o".
Note all'art. 11: - Per il testo degli articoli 61 e 62 del nuovo Codice della strada, si veda in nota all'art. 7. - Il testo dell'art. 2 comma 2 del nuovo Codice della strada e' il seguente: (Omissis). "2. Le strade sono classificate riguardo alle loro caratteristiche costruttive tecniche e funzionali nei seguenti tipi: A - autostrade; B - strade extraurbane principali; C - strade extraurbane secondarie; D - strade urbane di scorrimento; E - strade urbane di quartiere; F - strade locali". - Per il testo del comma 8, articolo 2, si veda in nota all'art. 1.