ART. 11 
1. All'articolo  13  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) Al comma 1, lettera c) gli ultimi due periodi sono sostituiti  dal
seguente: "In quest'ultimo caso la data di effettuazione del  viaggio
deve essere comunicata dall'interessato all'ente rilasciante per  via
telegrafica o per fax, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio  del
viaggio, che, comunque, deve essere  sempre  effettuato  nel  periodo
autorizzato."; 
b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
"2. L'autorizzazione periodica: 
A)  E'  rilasciata  quando  ricorrono  congiuntamente   le   seguenti
condizioni: 
   a) i veicoli e i trasporti siano eccezionali  solamente  ai  sensi
dell'articolo 61 del codice; 
   b) il carico del trasporto eccezionale,  ove  sporga  rispetto  al
veicolo, risulti eccedente solo posteriormente  e  per  non  piu'  di
quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il  trasporto
stesso viene effettuato; 
   c) durante tutto il periodo di validita' dell'autorizzazione,  gli
elementi oggetto del trasporto siano costituiti sempre  da  materiale
della stessa natura  e  siano  riconducibili  sempre  ad  una  stessa
tipologia; 
   d) su tutto il percorso sia  garantito,  in  qualunque  condizione
planoaltimetrica, un franco minimo  del  veicolo  e  del  suo  carico
rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore
a 0,20 m; 
   e) non ricorra nessuna delle condizioni per le quali  e'  prevista
l'imposizione della scorta di polizia o di quella tecnica; 
   f) i veicoli e i trasporti eccezionali rientrino  entro  i  limiti
delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada
o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse, in relazione
alle caratteristiche  del  tracciato  stradale  e  che  comunque  non
possono essere superiori alle seguenti: 
     1) altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m; 
     2) altezza 4,30 m, larghezza 2,50 m, lunghezza 25 m. 
Tali  valori  costituiscono  peraltro  i  limiti  delle  combinazioni
ammissibili per le strade  classificate  di  tipo  A  e  B  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2, del codice. In attesa della classificazione
si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. 
B) E' altresi' rilasciata per le seguenti categorie di veicoli  e  di
trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificita': 
   a) veicoli per uso speciale individuati agli articoli  203,  comma
2, lettere b), c), h), i) e j), e 204, comma 2, lettere a) e b); 
   b) autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico
non superiore a 56 t, formati con motrice classificata mezzo  d'opera
o dichiarata idonea a formare autoarticolati  mezzi  d'opera,  e  con
rimorchio  o  semirimorchio  destinato  al  trasporto  esclusivo   di
macchine operatrici da cantiere,  anche  se  superano  le  dimensioni
prescritte dall'articolo 61 del codice,  ma  sono  comunque  compresi
entro i limiti fissati dall'ente che  rilascia  l'autorizzazione,  in
relazione alla configurazione della rete stradale interessata; 
   c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari; 
   d)  veicoli   che   trasportano,   in   quanto   adeguatamente   e
permanentemente allestiti, pali per linee elettriche,  telefoniche  o
di pubblica illuminazione, purche' non eccedenti  con  il  carico  le
dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'articolo 61 del codice,
ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono  essere
efficacemente segnalate ai fini della sicurezza  della  circolazione;
la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere  2,50  m  misurati  dal
centro dell'asse anteriore; 
   e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di  pietra  naturale  a
condizione che il trasporto  venga  effettuato  senza  sovrapporre  i
blocchi gli uni sugli altri; 
   f) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi; 
   g) veicoli adibiti al trasporto  di  attrezzature  per  spettacoli
viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati  dall'articolo
62 del codice ed i seguenti  limiti  dimensionali:  altezza  4,30  m,
larghezza 2,60  m,  lunghezza  23  m,  purche'  muniti  di  carta  di
circolazione. 
L'autorizzazione periodica non e' consentita per  i  veicoli  di  cui
alle lettere e) ed f) per il transito sulle  strade  classificate  di
tipo A, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del codice."; 
c) Al comma 3 le parole: "rimangono invariate" sono sostituite  dalle
seguenti: "rimangono invariati i  percorsi  e";  le  parole:  "e  dei
percorsi," sono soppresse e le parole:  "al  comma  precedente"  sono
sostituite dalle seguenti: "al comma 2"; 
d) Il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
"6. Alla domanda di autorizzazione periodica deve essere allegata una
dichiarazione   di   responsabilita',   sottoscritta    dal    legale
rappresentante della ditta che esegue il trasporto,  che  attesti  il
rispetto, in qualunque  condizione  di  carico,  di  tutte  le  altre
prescrizioni di cui all'articolo 16 e, nell'ipotesi di cui  al  comma
2, punto A), dei limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice. 
Nell'autorizzazione  e'  riportata  solo  l'indicazione  dei   limiti
dimensionali superiori del trasporto."; 
e) Al comma 7 le parole: "riducendo  conseguentemente  anche  la  sua
massa" sono sostituite dalle seguenti: "anche con eventuale riduzione
di massa"; 
f) Al comma 8  dopo  le  parole:  "di  un  veicolo"  e'  aggiunta  la
seguente: "o". 
 
          Note all'art. 11: 
             - Per il testo degli articoli 61 e 62 del  nuovo  Codice
          della strada, si veda in nota all'art. 7. 
             - Il testo dell'art. 2 comma 2 del  nuovo  Codice  della
          strada e' il seguente: 
             (Omissis). 
             "2. Le  strade  sono  classificate  riguardo  alle  loro
          caratteristiche  costruttive  tecniche  e  funzionali   nei
          seguenti tipi: 
               A - autostrade; 
               B - strade extraurbane principali; 
               C - strade extraurbane secondarie; 
               D - strade urbane di scorrimento; 
               E - strade urbane di quartiere; 
               F - strade locali". 
             - Per il testo del comma 8, articolo 2, si veda in nota 
          all'art. 1.