ART. 111 1. All'articolo 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405."; b) Al comma 2 prima della parola: "regolamento" e' inserita la seguente: "presente"; c) Al comma 3 prima della parola: "regolamento" e' inserita la seguente: "presente"; e la parola: "Ministro" e' sostituita dalla seguente: "Ministero"; d) Il comma 4 e' costituito dal seguente: "Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso e' comunicata al richiedente la eventuale reiezione dell'istanza."; e) Al comma 6 e' aggiunto di seguito il seguente periodo: "Puo' essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo.".