ART. 111
1. All'articolo 192  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  Al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Alla domanda
deve   essere   allegata   la   ricevuta   dell'avvenuto   versamento
dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi
dell'articolo 405.";
b)  Al  comma  2  prima  della  parola:  "regolamento" e' inserita la
seguente: "presente";
c) Al comma 3  prima  della  parola:  "regolamento"  e'  inserita  la
seguente:  "presente";  e  la  parola: "Ministro" e' sostituita dalla
seguente: "Ministero";
d) Il comma 4 e' costituito dal seguente:
"Nei  casi  di  omologazione  o  di  approvazione  di  prototipi,  il
Ministero   dei   lavori   pubblici  autorizza  il  richiedente  alla
produzione e  commercializzazione  del  prodotto.  Con  provvedimento
espresso   e'   comunicata  al  richiedente  la  eventuale  reiezione
dell'istanza.";
e) Al comma 6 e' aggiunto  di  seguito  il  seguente  periodo:  "Puo'
essere  disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di
approvazione del prototipo.".