ART. 114
1. All'articolo 195  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2:
A)  alla lettera d) le parole: "dalla norma UNI-EN 29003 - ISO 9003;"
sono sostituite dalle seguenti: "da apposito  disciplinare  approvato
con  decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.";
B) la lettera e) e' soppressa;
b) E' aggiunto in fine il seguente comma:
"3. Il rispetto del sistema di qualita' di cui al  comma  2,  lettera
d),  deve  essere  dimostrato  entro  il  primo triennio di validita'
dell'autorizzazione e deve essere mantenuto nel corso  dell'attivita'
dell'impresa.".