ART. 118 
1. Il testo dell'articolo 201 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e'
sostituito dal seguente: 
"1. Costituiscono un'unica unita', ai sensi dell'articolo  54,  comma
1, lettera h), del codice, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo
164, comma 2, del codice, gli autotreni costituiti da un  autoveicolo
e da un rimorchio per il trasporto specifico  di  imbarcazioni  o  di
velivoli. 
2. Costituiscono, altresi', un'unica unita' gli autotreni  attrezzati
per il trasporto  di  elementi  indivisibili  autoportanti  poggianti
contemporaneamente   su   due   dispositivi   a    ralla,    ancorati
rispettivamente sulla motrice e sul rimorchio, a loro volta collegati
o meno tramite timone. Detti  elementi  devono  essere  in  grado  di
reagire alle sollecitazioni trasversali e  longitudinali  conseguenti
al trasporto stesso. 
3. Il trasporto di elementi indivisibili  autoportanti  puo'  inoltre
essere effettuato mediante complessi  di  veicoli  costituiti  da  un
trattore per semirimorchio, un semirimorchio ed un rimorchio,  quando
il semirimorchio ed il rimorchio siano muniti di dispositivi a  ralla
sui quali appoggi  il  carico  indivisibile,  oppure  ancora  tramite
complessi di  veicoli  costituiti  da  un  trattore  stradale  e  due
rimorchi, quando i due rimorchi siano muniti di dispositivi  a  ralla
sui quali appoggino gli elementi indivisibili. 
4. I complessi previsti al comma 2, possono essere realizzati entro i
limiti previsti dagli articoli  61  e  62  del  codice.  I  complessi
indicati  al  comma  3  possono  essere  realizzati  solo  ai   sensi
dell'articolo 63, comma 1, del codice, e pertanto solo se determinano
il superamento dei limiti fissati dai  predetti  articoli  61  e  62.
Qualora si verifichi eccedenza rispetto all'articolo 62  del  codice,
ciascuno dei veicoli costituenti il complesso  deve  rispondere  alle
norme fissate per la categoria di appartenenza  dall'appendice  I  al
titolo I. 
5. La realizzazione dei complessi di cui al comma 4 deve avvenire nel
rispetto  delle  specifiche  tecniche  determinate  al  riguardo  dal
Ministero dei trasporti e  della  navigazione  -  Direzione  generale
della M.C.T.C..".