ART. 119
1. All'articolo 202, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e'
apportata la seguente modificazione:
a) Le parole: "Il Ministro dei trasporti puo'" sono sostituite  dalle
seguenti: "Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione
generale  della M.C.T.C. stabilisce le caratteristiche riguardanti le
particolari attrezzature necessarie  per  il  carico,  lo  scarico  e
l'eventuale compattazione delle materie trasportate con veicoli mezzi
d'opera. Puo' altresi'".