ART. 12 
1. All'articolo  14  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) Al comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti periodi:  "Il  divieto
di autorizzazione o la necessita' di procrastinare il rilascio a date
successive  a   quelle   richieste   nella   domanda,   deve   essere
espressamente motivato. Le regioni possono delegare alle province  le
competenze  relative  all'autorizzazione  alla  circolazione  di  cui
all'articolo 10, comma 6, del codice. In tal caso ciascuna  provincia
ha competenza a rilasciare  l'autorizzazione  sull'intero  territorio
regionale, previo nulla osta delle altre province."; 
b) Al comma 3: 
A) alla lettera b), il segno di interpunzione <punto  e  virgola>  e'
soppresso e sono aggiunte di  seguito  le  seguenti  parole:  "e  gli
interassi varino entro una tolleranza del 20%  e  che,  comunque,  si
determini una differenza non superiore a 0,50 m;"; 
B) la lettera c) e' soppressa e la preesistente  lettera  d)  diventa
lettera c); 
C) e' aggiunto in fine il seguente periodo: 
"L'obbligo di comunicare gli estremi non ricorre  nel  caso  in  cui,
nell'effettuazione  del  trasporto,  si  utilizzi   l'unico   veicolo
trattore  indicato  nell'autorizzazione  ed  uno   dei   rimorchi   o
semirimorchi individuati come riserva  nell'autorizzazione  medesima,
purche' il  complesso  di  veicoli  cosi'  risultante  rientri  nelle
combinazioni autorizzate."; 
c) Al comma 5 le parole: "dell'Ente ferrovie" sono  sostituite  dalle
seguenti: "delle Ferrovie"; 
d) Al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo: 
"Ove non  sussistano  tali  condizioni,  l'ente  proprietario  ha  la
facolta'  di  rilasciare   l'autorizzazione,   previa   adozione   di
specifiche misure prescrittive e di controllo."; 
e) Al comma 7: 
A) nel primo periodo le parole: "e la consistenza della sua impresa,"
sono sostituite dalle seguenti: "e la dotazione dei mezzi tecnici  di
supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto"; 
B) al punto B): 
   I)  alla  lettera  b)  le  parole:  ",  attestato   da   documento
probatorio" sono soppresse; gli ultimi due  periodi  sono  sostituiti
dal seguente: "Alla domanda deve essere  allegata  una  dichiarazione
sulla percorribilita' di tutto l'itinerario da parte del  veicolo,  a
firma  del  titolare  o  legale  rappresentante  della   ditta,   con
particolare riferimento all'inscrivibilita' in curva del veicolo,  in
caso di eccedenza rispetto a quanto  previsto  dall'articolo  61  del
codice;"; 
   II) alla lettera d) le parole: "il  trasporto  ed  il  periodo  di
tempo" sono sostituite dalle seguenti: "il trasporto o il periodo  di
tempo"; 
f) Al comma 8, all'ultimo periodo, le parole da: "la dichiarazione di
rispetto" a:  "del  codice."  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la
dichiarazione di cui all'articolo 13, comma  6,  ove  prevista.";  e'
aggiunto in fine il seguente periodo:  "E'  ammessa  la  facolta'  di
formulare  le  dichiarazioni  previste  in  calce  alle  domande   di
autorizzazione."; 
g) Al comma 10 le parole: "61, 62, 104 e 114" sono  sostituite  dalle
seguenti: "61 e 62"; 
h) Al comma  12  dopo  le  parole:  "Ministero  dei  trasporti"  sono
aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; 
i) E' aggiunto in fine il seguente comma: 
"13. La fotocopia del  documento  di  circolazione  o  del  documento
sostitutivo di cui ai commi 8 e 9, deve essere  presentata  in  forma
autenticata in data non anteriore a tre mesi, o in forma semplice; in
quest'ultimo caso deve essere esibito,  contestualmente,  l'originale
del documento stesso.  L'ente  rilasciante  l'autorizzazione  attesta
sulla fotocopia la presa visione del documento originale. I  soggetti
che presentano piu' domande di autorizzazione presso lo stesso ente e
per lo stesso veicolo possono fornire per tutte le domande successive
alla prima, nell'arco  temporale  di  un  anno,  fotocopia  in  carta
semplice di quella  presentata  in  allegato  alla  prima  richiesta,
citando gli estremi della medesima  e  dichiarando  che,  dalla  data
della  prima  presentazione,  il  documento  di  circolazione  o   il
documento sostitutivo non hanno subito modifiche ed  hanno  mantenuto
validita' per la circolazione.". 
 
          Note all'art. 12: 
             - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 6,  del  nuovo
          Codice della strada. 
             (Omissis). 
             "6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a
          specifica  autorizzazione  alla  circolazione,   rilasciata
          dall'ente proprietario o concessionario per le  autostrade,
          strade statali e militari e dalle regioni per la  rimanente
          rete viaria. Non sono soggetti ed autorizzazione i veicoli: 
               a) di cui al comma 3, lettera  d),  quando,  ancorche'
          per effetto del carico non eccedono in altezza di 4,20 m  e
          non eccedano in lunghezza di oltre il 12%,  con  il  limite
          massimo di 13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per
          gli autotreni  e  17,36  m  per  gli  autoarticolati;  tale
          eccedenza  puo'  essere  anteriore  o  posteriore,   oppure
          soltanto posteriore per i  veicoli  isolati  o  costituenti
          autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati,  a
          condizione che chi esegue il trasporto  verifichi  che  nel
          percorso siano comprese esclusivamente strade o  tratti  di
          strada aventi le caratteristiche  indicate  nell'art.  167,
          comma 4; 
               b) di cui al comma 3, lettera e) e lettera  g)  quando
          non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e  le  altre
          dimensioni stabilite dall'art.  61  o  le  masse  stabilite
          dall'art. 62, a condizione  che  chi  esegue  il  trasporto
          verifichi che nel percorso  siano  comprese  esclusivamente
          strade  o  tratti  di  strada  aventi  le   caratteristiche
          indicate nell'art. 167, comma 4". 
             - Per il testo  dell'art.  61  del  nuovo  Codice  della
          strada si veda in nota all'art. 7.