ART. 127
1. All'articolo 217  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole: "o complesso di veicoli", sono inserite
le  seguenti:  "compreso  il  relativo carico," e dopo le parole: "di
inscrizione del complesso entro la" sono aggiunte le seguenti:  "zona
racchiusa dalla";
b) Dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:
"2. Ai veicoli impiegati per il trasferimento di carrozzerie prive di
carico   utile,   riconosciute  idonee  per  il  trasporto  di  merci
deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), che soddisfano
le condizioni del comma 1,  si  applica,  nei  soli  confronti  delle
predette  carrozzerie,  il  limite  per la larghezza massima prevista
all'articolo 61, comma 4, del codice.";
c) Il preesistente comma 2 diventa comma 3 e la parola: "emanate"  e'
sostituita  dalla  seguente:  "approvate"; dopo le parole: "Ministero
dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
d) Il preesistente  comma  3  diventa  comma  4  e  dopo  le  parole:
"Ministero  dei  trasporti"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "e  della
navigazione".