ART. 13 
1. All'articolo  15  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) La rubrica e' sostituita dalla seguente: "Domande di rinnovo e  di
proroga"; 
b)  Al  comma  1  le  parole:  "fino  ad  un  periodo  di   validita'
complessivo" sono sostituite  dalle  seguenti:  "per  un  periodo  di
validita'"; 
c) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
"2. La domanda  per  il  rinnovo  delle  autorizzazioni  deve  essere
sottoscritta da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 11,  e
corredata da: 
  a) copia della precedente autorizzazione rilasciata; 
  b) dichiarazione sottoscritta, nelle forme  di  legge,  dal  legale
rappresentante della ditta che esegue  il  trasporto,  attestante  il
permanere di tutti i requisiti  che  hanno  determinato  il  rilascio
della stessa; 
  c) ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo, ove  previsto,
e delle spese di cui agli articoli 18 e 19,  aggiornato  all'anno  in
cui avviene il rinnovo; 
  d)  fotocopia  del  documento  di  circolazione  o  del   documento
sostitutivo, presentata con le modalita'  previste  all'articolo  14,
comma 13."; 
d) E' aggiunto il seguente comma 3: 
"3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute,
possono, a domanda dell'interessato, essere prorogate per un  periodo
di validita' non superiore  a  quello  originariamente  concesso.  La
domanda  di  proroga  deve  essere  corredata  da  una  dichiarazione
attestante  la  necessita'   della   proroga,   dalla   dichiarazione
sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti
per i quali si chiede la proroga non sono ancora stati  effettuati  e
dalla dichiarazione del permanere di  tutti  i  requisiti  che  hanno
determinato il rilascio della autorizzazione stessa."; 
e) Il preesistente comma 3 diventa comma 4 e  dopo  le  parole:  "del
rinnovo" sono aggiunte le seguenti: "o della proroga".