ART. 13 1. All'articolo 15 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La rubrica e' sostituita dalla seguente: "Domande di rinnovo e di proroga"; b) Al comma 1 le parole: "fino ad un periodo di validita' complessivo" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di validita'"; c) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere sottoscritta da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 11, e corredata da: a) copia della precedente autorizzazione rilasciata; b) dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa; c) ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo, ove previsto, e delle spese di cui agli articoli 18 e 19, aggiornato all'anno in cui avviene il rinnovo; d) fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo, presentata con le modalita' previste all'articolo 14, comma 13."; d) E' aggiunto il seguente comma 3: "3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono, a domanda dell'interessato, essere prorogate per un periodo di validita' non superiore a quello originariamente concesso. La domanda di proroga deve essere corredata da una dichiarazione attestante la necessita' della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono ancora stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa."; e) Il preesistente comma 3 diventa comma 4 e dopo le parole: "del rinnovo" sono aggiunte le seguenti: "o della proroga".