ART. 130 
1. Il testo dell'articolo 224 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e'
sostituito dal testo dell'articolo 225 del D.P.R.  medesimo,  con  le
seguenti modificazioni: 
a) al comma 1 le parole: "di 40 cm" sono sostituite  dalle  seguenti:
"di 30 cm"; 
b) al comma 3 le parole: a 60 cm" sono sostituite dalle seguenti:  "a
1 m"; 
c) il comma 6 e' soppresso e i successivi commi sono conseguentemente
rinumerati; 
d) al preesistente comma 7,  rinumerato  comma  6,  dopo  la  parola:
"catadiottrico" e' aggiunta la seguente: "posteriore"; le parole: "Il
dispositivo deve  essere  posto  sul  paragrafo  posteriore,  ad  una
altezza non superiore a 55 cm" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Il
dispositivo deve essere posto ad una altezza non superiore a 90 cm"; 
e)  al  preesistente  comma  8,  rinumerato  comma  7,   la   parola:
"catadiottri" e' sostituita dalla seguente: "catadiottrici"; 
f) al preesistente comma 10, rinumerato comma 9, dopo le parole: "dei
dispositivi" e' aggiunta la seguente: "catadiottrici".