ART. 131
1. La rubrica e il testo dell'articolo 225  del  D.P.R.  16  dicembre
1992, n. 495, sono sostituiti dai seguenti:
  "(Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto
                     dei bambini sui velocipedi)
1.  L'attrezzatura  idonea,  ai  sensi dell'articolo 68, comma 5, del
codice, al trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni
di eta', e' costituita da un apposito seggiolino composto da:  sedile
con  schienale,  braccioli,  sistema  di  fissaggio  al  velocipede e
sistema di sicurezza del bambino. I braccioli possono  essere  omessi
nel  caso  di  seggiolini  destinati  esclusivamente  al fissaggio in
posizione posteriore al conducente, per il trasporto  di  bambini  di
eta' superiore ai quattro anni.
2.  Il  seggiolino e' realizzato e predisposto per l'installazione in
modo che, anche durante il trasporto del bambino, non siano  superati
i  limiti  dimensionali fissati per i velocipedi dall'articolo 50 del
codice, non sia ostacolata la visuale  del  conducente  e  non  siano
limitate  la  possibilita'  e  la  liberta' di manovra da parte dello
stesso.
3. Il sistema di sicurezza del bambino e' costituito  da  bretelle  o
cintura  di  contenimento  e da una struttura di protezione dei piedi
del  bambino.  Tale  struttura  di  protezione  puo'  far  parte  del
seggiolino od essere elemento separato dallo stesso, nel qual caso e'
montata  direttamente sul velocipede; in ogni caso deve essere idonea
ad impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento.
4. Il sistema di fissaggio previsto deve garantire  l'ancoraggio  del
seggiolino  al  velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento
accidentale. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio  in
posizione  anteriore,  tra  il  manubrio ed il conducente, e che sono
idonei al trasporto di bambini la cui massa non e' superiore a 15 Kg,
sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio, sia al piantone, sia
al manubrio. In quest'ultimo caso, l'interasse  tra  gli  agganci  al
manubrio  non  e'  superiore a 10 cm. Per i seggiolini per i quali si
prevede il montaggio in posizione posteriore, sono ammessi sistemi di
fissaggio sia al telaio sia ad  un  accessorio  portapacchi.  In  tal
caso,  nelle  istruzioni  per  il  montaggio ed indicazioni d'uso del
seggiolino di cui al comma 5, e' evidenziata chiaramente  la  portata
minima  del  portapacchi,  necessaria  per garantire il trasporto del
bambino in condizioni di sicurezza.
5. Ciascun seggiolino e'  munito  di  istruzioni  illustrate  per  il
montaggio  e  di  indicazioni per l'uso atte a garantire il trasporto
del bambino in condizioni di sicurezza. Unitamente a tali indicazioni
sono riportati gli articoli 68, comma 5, e 182, comma 5, del  codice,
nonche'  gli articoli 225 e 377, comma 5. Alle suddette istruzioni ed
indicazioni e' allegata una dichiarazione che attesti la  rispondenza
del  seggiolino  alle  caratteristiche fissate dal presente articolo.
Tale dichiarazione e' sottoscritta, sotto la propria responsabilita',
dal produttore oppure da chi provvede  alla  commercializzazione  con
proprio  marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che
non fanno parte della Comunita' europea, da chi  lo  abbia  importato
nell'esercizio della propria attivita' commerciale.
6.  Sul  seggiolino  sono  impressi  in  modo visibile, anche dopo il
montaggio  dello  stesso,  l'anno  di  produzione  ed  il  nome   del
produttore,  ovvero  di chi provvede alla sua commercializzazione con
proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi  che
non  fanno  parte  della Comunita' europea, da chi lo abbia importato
nell'esercizio della propria attivita' commerciale.
7. Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purche' la lunghezza del
velocipede, compreso il rimorchio,  non  superi  3  m.  La  larghezza
massima  totale  del  rimorchio  non  deve essere superiore a 75 cm e
l'altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a  1
m.  La  massa trasportabile non deve essere superiore a 50 Kg. Per la
circolazione notturna il rimorchio e' equipaggiato con i  dispositivi
di   segnalazione   visiva  posteriore  e  laterale  previsti  per  i
velocipedi all'articolo 224.".