ART. 132 1. All'articolo 226 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. I veicoli a trazione animale, con i quali puo' essere esercitato il servizio di piazza, ai sensi dell'articolo 70, del codice hanno le seguenti caratteristiche: a) gli elementi che costituiscono la struttura ed i relativi collegamenti, devono essere realizzati con materiali idonei, privi di difetto e di sezione sufficiente per resistere alle sollecitazioni impresse al veicolo in condizioni di circolazione a pieno carico. Tutte le parti dove si riscontrano condizioni di attrito devono essere opportunamente lubrificate; b) le ruote del veicolo devono essere non piu' di quattro; le due ruote anteriori devono essere posizionate sull'asse del timone collegato alla stanga o alle stanghe di attacco degli animali; c) le ruote devono essere dotate di cerchioni in ferro di sufficiente spessore in rapporto alla massa a pieno carico del mezzo e devono essere gommate, essendo a tal fine sufficiente la bordatura in gomma, o in materiale similare, delle ruote medesime; d) la larghezza massima non deve superare, ai mozzi delle ruote posteriori, 1,80 m e, ai mozzi delle ruote anteriori, 1,60 m. La lunghezza massima, escluse le stanghe, non deve superare 3,50 m. Le stanghe devono essere proporzionate alla lunghezza del veicolo e sufficienti per un corretto attacco degli animali posti al tiro. I suddetti veicoli sono, inoltre, dotati: e) di un doppio dispositivo di frenatura, di cui uno di stazionamento e l'altro di servizio; quest'ultimo agisce su tutte le ruote; f) di non piu' di cinque posti oltre quello del conducente, che deve essere collocato in posizione adeguata per la guida degli animali e per consentire la piu' ampia visibilita' della strada. La postazione di guida deve, comunque, essere anteriore a quella dei passeggeri, che possono essere collocati anche in doppia fila. Nella zona posteriore del veicolo puo' essere ricavato un vano, appositamente attrezzato, per il trasporto dei bagagli, che non devono superare complessivamente la massa di 50 Kg. Il traino del veicolo deve avvenire con non piu' di due animali da tiro. 2. Per poter effettuare il servizio di piazza, il veicolo, se rispondente e conforme a quanto previsto al comma 1, e' approvato da parte del competente ufficio comunale, che lo iscrive in apposito registro. Dell'avvenuta approvazione si da' atto mediante rilascio di una targa su cui sono riportate le parole: "servizio di piazza", come previsto dall'articolo 70, comma 1, del codice, nonche' il numero e la data di iscrizione nel suddetto registro. La targa e' apposta nella parte posteriore del veicolo in modo visibile."; b) Al comma 4, alla lettera d) le parole: "al tipo ed" sono soppresse e la parola: "omologazione" e' sostituita dalla seguente: "approvazione"; c) Al comma 5 la cifra: "30" e' costituita dalla parola: "trenta"; d) AL comma 7 le cifre: "5" e "30" sono sostituite rispettivamente dalle parole: "cinque" e "trenta" e le parole: "con le modalita' fissate nel disciplinare tecnico di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "mediante una verifica della rispondenza del veicolo a quanto previsto nel".