ART. 132 
1. All'articolo 226  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
"1. I veicoli a trazione animale, con i quali puo' essere  esercitato
il servizio di piazza, ai sensi dell'articolo 70, del codice hanno le
seguenti caratteristiche: 
   a) gli elementi che  costituiscono  la  struttura  ed  i  relativi
collegamenti, devono essere realizzati con materiali idonei, privi di
difetto e di sezione sufficiente per  resistere  alle  sollecitazioni
impresse al veicolo in condizioni di  circolazione  a  pieno  carico.
Tutte le parti dove  si  riscontrano  condizioni  di  attrito  devono
essere opportunamente lubrificate; 
   b) le ruote del veicolo devono essere non piu' di quattro; le  due
ruote  anteriori  devono  essere  posizionate  sull'asse  del  timone
collegato alla stanga o alle stanghe di attacco degli animali; 
   c) le  ruote  devono  essere  dotate  di  cerchioni  in  ferro  di
sufficiente spessore in rapporto alla massa a pieno carico del  mezzo
e devono essere gommate, essendo a tal fine sufficiente la  bordatura
in gomma, o in materiale similare, delle ruote medesime; 
   d) la larghezza massima non deve superare, ai  mozzi  delle  ruote
posteriori, 1,80 m e, ai mozzi delle  ruote  anteriori,  1,60  m.  La
lunghezza massima, escluse le stanghe, non deve superare 3,50  m.  Le
stanghe devono essere proporzionate  alla  lunghezza  del  veicolo  e
sufficienti per un corretto attacco degli animali posti al tiro. 
I suddetti veicoli sono, inoltre, dotati: 
   e)  di  un  doppio  dispositivo  di  frenatura,  di  cui  uno   di
stazionamento e l'altro di servizio; quest'ultimo agisce su tutte  le
ruote; 
   f) di non piu' di cinque posti oltre quello  del  conducente,  che
deve essere collocato  in  posizione  adeguata  per  la  guida  degli
animali e per consentire la piu' ampia visibilita' della  strada.  La
postazione di guida deve, comunque, essere  anteriore  a  quella  dei
passeggeri, che possono essere collocati anche in doppia fila. 
Nella zona posteriore del  veicolo  puo'  essere  ricavato  un  vano,
appositamente attrezzato, per  il  trasporto  dei  bagagli,  che  non
devono superare complessivamente la massa di 50  Kg.  Il  traino  del
veicolo deve avvenire con non piu' di due animali da tiro. 
2. Per poter  effettuare  il  servizio  di  piazza,  il  veicolo,  se
rispondente e conforme a quanto previsto al comma 1, e' approvato  da
parte del competente ufficio comunale, che  lo  iscrive  in  apposito
registro. Dell'avvenuta approvazione si da' atto mediante rilascio di
una targa su cui sono riportate le parole: "servizio di piazza", come
previsto dall'articolo 70, comma 1, del codice, nonche' il  numero  e
la data di iscrizione nel suddetto  registro.  La  targa  e'  apposta
nella parte posteriore del veicolo in modo visibile."; 
b) Al comma 4, alla lettera d) le parole: "al tipo ed" sono soppresse
e  la  parola:   "omologazione"   e'   sostituita   dalla   seguente:
"approvazione"; 
c) Al comma 5 la cifra: "30" e' costituita dalla parola: "trenta"; 
d) AL comma 7 le cifre: "5" e "30"  sono  sostituite  rispettivamente
dalle parole: "cinque" e "trenta" e  le  parole:  "con  le  modalita'
fissate nel disciplinare tecnico di cui  al"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "mediante una verifica  della  rispondenza  del  veicolo  a
quanto previsto nel".