ART. 133
1. All'articolo 227  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  Al comma 1 le parole: "Ministro dei trasporti con propri decreti"
sono sostituite dalle seguenti:  "Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.";
b) Al comma 2:
A)  le  parole:  "i  decreti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i
provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione
- Direzione generale della M.C.T.C.";
B) le parole: "I medesimi decreti" sono sostituite dalle seguenti: "I
medesimi provvedimenti";
C) le parole: "alla lettera E" sono sostituite  dalle  seguenti:  "al
punto E";
D)  le  parole:  "di  concerto  con  i Ministri dei trasporti e della
sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro
dei trasporti e della navigazione ed il Ministro della sanita'";
c) Al comma 3 le parole: "Ministro  dei  trasporti"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione -
Direzione generale della M.C.T.C." e le parole: "altri Ministri" sono
sostituite dalle seguenti: "altri Ministeri".
 
          Nota all'art. 133:
             - Il testo dell'art. 10 della legge 3 marzo 1987, n.  59
          (Disposizioni  transitorie  ed urgenti per il funzionamento
          del Ministero dell'ambiente) e' il seguente:
             "Art. 10. - Le funzioni gia' attribuite allo  Stato,  in
          materia  di  inquinamento  atmosferico  ed  acustico, salvo
          quelle previste dall'art. 102, numeri 1), 3), 4), 5), e 10)
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616, che vengono esercitate di concerto con il  Ministro
          della   sanita';   nonche'   quelle   previste   al  n.  7)
          dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con
          il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanita'".