ART. 133 1. All'articolo 227 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: "Ministro dei trasporti con propri decreti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C."; b) Al comma 2: A) le parole: "i decreti" sono sostituite dalle seguenti: "i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C."; B) le parole: "I medesimi decreti" sono sostituite dalle seguenti: "I medesimi provvedimenti"; C) le parole: "alla lettera E" sono sostituite dalle seguenti: "al punto E"; D) le parole: "di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro della sanita'"; c) Al comma 3 le parole: "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C." e le parole: "altri Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "altri Ministeri".
Nota all'art. 133: - Il testo dell'art. 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59 (Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente) e' il seguente: "Art. 10. - Le funzioni gia' attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'art. 102, numeri 1), 3), 4), 5), e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanita'; nonche' quelle previste al n. 7) dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanita'".