ART. 139 1. All'articolo 236 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1: A) prima della parola: "indicate" sono inserite le seguenti: "tra quelle"; B) dopo le parole: "al presente titolo" sono inserite le seguenti: "ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.,"; C) dopo la parola: "ufficio" e' soppressa, ogni volta, la seguente: "provinciale"; D) le parole: "competente in base" sono sostituite dalle seguenti: "competente in relazione"; E) le parole "dove ha sede la ditta" sono sostituite dalle seguenti: "nel cui territorio di competenza ha sede la ditta"; b) Al comma 2: A) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; c) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo e' subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa." B) dopo la parola: "ufficio" e' soppressa la seguente: "provinciale"; c) E' aggiunto in fine il seguente comma: "4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessita' di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilita' operative degli uffici stessi, nonche' delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.".