ART. 139 
1. All'articolo 236  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) Al comma 1: 
A) prima della parola: "indicate" sono  inserite  le  seguenti:  "tra
quelle"; 
B) dopo le parole: "al presente titolo" sono  inserite  le  seguenti:
"ed individuate con decreto  del  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.,"; 
C) dopo la parola: "ufficio" e' soppressa, ogni volta,  la  seguente:
"provinciale"; 
D) le parole: "competente in base" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"competente in relazione"; 
E) le parole "dove ha sede la ditta" sono sostituite dalle  seguenti:
"nel cui territorio di competenza ha sede la ditta"; 
b) Al comma 2: 
A) il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
"Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: 
a) la massa complessiva massima; 
b) la massa massima rimorchiabile; 
c) le masse massime sugli assi; 
d) il numero di assi; 
e) gli interassi; 
f) le carreggiate; 
g) gli sbalzi; 
h) il telaio  anche  se  realizzato  con  una  struttura  portante  o
equivalente; 
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; 
l) la potenza massima del motore; 
m)  il  collegamento  del  motore  alla  struttura  del  veicolo   e'
subordinata  al  rilascio,  da  parte  della  casa  costruttrice  del
veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori 
prescrizioni della casa stessa." 
B) dopo la parola: "ufficio" e' soppressa la seguente: "provinciale"; 
c) E' aggiunto in fine il seguente comma: 
"4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze  dei
propri uffici periferici, tenuto  anche  conto  della  necessita'  di
distribuzione dei carichi di lavoro e  delle  possibilita'  operative
degli  uffici  stessi,   nonche'   delle   particolari   collocazioni
territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.".