ART. 140 1. All'articolo 239 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La rubrica e' sostituita dalla seguente: "Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi"; b) Al comma 1: A) dopo le parole: "di autoriparazione" sono aggiunte le seguenti: ", di seguito denominate imprese,"; B) le parole: "di piu' officine presso cui" sono sostituite dalle seguenti: "di piu' sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e presso le quali"; C) la parola: "officine" e' in fine sostituita dalla seguente: "sedi"; c) Al comma 2: A) le parole: "all'articolo 80, comma 8, del codice" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1"; B) dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; C) le parole "di cui al comma indicato" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 80, comma 8, del codice"; D) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) essere iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per tutte le attivita' delle quattro sezioni previste dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge, ovvero essere iscritte nello speciale elenco previsto dall'articolo 4, comma 2, della medesima legge per tutte le attivita' delle quattro sezioni predette;"; E) alla lettera b) dopo le parole: "adeguata capacita' finanziaria," sono aggiunte le seguenti: "stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,"; F) alla lettera c) dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; d) Il comma 3 e' soppresso; e) Il preesistente comma 4 diventa comma 3 ed e' modificato come segue: A) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere:"; B) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) superficie di officina non inferiore a 120 m2 ;" C) alla lettera b) dopo la parola: "larghezza" sono aggiunte le seguenti: ", lato ingresso,"; D) Le parole: "Le officine devono" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese devono"; dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; f) Il preesistente comma 5 diventa comma 4 ed e' sostituito dal seguente: "4. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, puo' altresi' essere rilasciata ai consorzi e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione. A tale scopo, ciascuna impresa: a) deve avere la propria officina nel territorio dello stesso comune in cui il consorzio di appartenenza puo' essere autorizzato ad operare; b) deve essere iscritta per tutte le attivita' di almeno una sezione del registro di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, ovvero dello speciale elenco previsto dall'articolo 4, comma 2, della medesima legge. Qualora sia iscritta in piu' sezioni, sempre per tutte le attivita' previste in ciascuna di esse, puo' partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di sezioni di propria iscrizione strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le quattro sezioni del registro citato, senza cioe' determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso; c) puo' partecipare ad altri consorzi solo se titolare di piu' officine autorizzate. Ciascuna officina puo' fare parte di un solo consorzio. Le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi; d) deve avere una o piu' officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti: d.1) superficie non inferiore ad 80 m2 ; d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m; d.3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m; ed essere dotata delle attrezzature e strumentazioni tra quelle indicate nell'appendice X al presente titolo nonche' di quelle indicate nelle tabelle approvate col decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, necessarie per la propria attivita' di sezione."; g) Sono aggiunti in fine i seguenti commi: "5. I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono altresi' possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere b) e c). 6. Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari. Gli importi relativi, unitamente a quelli riguardanti i sopralluoghi volti a verificare il permanere dei predetti requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.".
Note all'art. 140: - Il testo dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione) e' il seguente: "Art. 2 (Registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione). - 1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione. Il registro e' articolato in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attivita' di cui al comma 3 dell'art. 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all'art. 4. 2. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione e' consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti comunque riferibili all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative, di tutela degli inquinamenti e di prevenzione degli infortuni. 3. Ciascuna impresa puo' essere iscritta in una o piu' sezioni del registro di cui al comma 1, in relazione all'attivita' effettivamente esercitata. Non e' consentito esercitare attivita' di autoriparazione che non siano di pertinenza della o delle sezioni del registro di cui al comma 1 in cui l'impresa e' iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attivita' principale". - Il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e' il seguente: "Art. 3 (Iscrizione nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione). - 1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 2; l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti: a) disponibilita' di spazi e di locali, per la cui utilizzazione in relazione all'attivita' siano state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attivita'; b) dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attivita', indicate in apposite tabelle approvate, dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Tali tabelle sono periodicamente aggiornate con la medesima procedura; c) designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attivita' per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'art. 2, in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionale di cui all'art. 7; d) sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce il registro delle imprese esercenti l'attivita' di autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione. 2. La perdita di uno o piu' requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro di cui all'art. 2. 3. La commissione di cui all'art. 9 delibera sulle domande di iscrizione nel registro di cui all'art. 2 entro sessanta giorni. 4. Contro il mancato accoglimento delle domande di cui al comma 3 e' ammesso ricorso al presidente della giunta regionale; contro la decisione del presidente della giunta regionale e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale". - Il testo dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e' il seguente: "Art. 4 (Imprese esercenti in prevalenza attivita' di commercio di veicoli). - 1. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, e' consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attivita' di commercio di veicoli. 2. Le imprese di cui al comma 1, per poter esercitare, con carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione, devono essere iscritte in uno speciale elenco del registro di cui all'art. 2, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 3.