ART. 140 
1. All'articolo 239  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) La rubrica e' sostituita dalla seguente: 
"Revisioni    presso    imprese    o     consorzi     e     requisiti
tecnico-professionali degli stessi"; 
b) Al comma 1: 
A) dopo le parole: "di autoriparazione" sono aggiunte le seguenti: ",
di seguito denominate imprese,"; 
B) le parole: "di piu' officine presso  cui"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di piu' sedi operative, ciascuna delle quali  risponde  ai
requisiti di cui ai commi 2 e 3 e presso le quali"; 
C) la parola:  "officine"  e'  in  fine  sostituita  dalla  seguente:
"sedi"; 
c) Al comma 2: 
A) le parole: "all'articolo 80, comma 8, del codice" sono  sostituite
dalle seguenti: "al comma 1"; 
B)  dopo  le  parole:  "Ministro  dei  trasporti"  sono  aggiunte  le
seguenti: "e della navigazione"; 
C) le parole  "di  cui  al  comma  indicato"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui all'articolo 80, comma 8, del codice"; 
D) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
"a) essere iscritte nel registro di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per  tutte  le  attivita'  delle
quattro sezioni previste  dall'articolo  1,  comma  3,  della  stessa
legge,  ovvero  essere  iscritte  nello  speciale   elenco   previsto
dall'articolo 4, comma 2, della medesima legge per tutte le attivita'
delle quattro sezioni predette;"; 
E) alla lettera b) dopo le parole: "adeguata capacita'  finanziaria,"
sono aggiunte le seguenti: "stabilita con decreto  del  Ministro  dei
trasporti e della navigazione,"; 
F) alla lettera c) dopo le  parole:  "Ministro  dei  trasporti"  sono
aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; 
d) Il comma 3 e' soppresso; 
e) Il preesistente comma 4 diventa comma  3  ed  e'  modificato  come
segue: 
A) il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
"3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti  di  concessione
devono essere dotate di locali che, oltre a possedere  le  prescritte
autorizzazioni amministrative, devono avere:"; 
B) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) superficie di 
officina non inferiore a 120 m2 ;" 
C) alla lettera b) dopo  la  parola:  "larghezza"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", lato ingresso,"; 
D) Le parole: "Le officine devono" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Le imprese devono"; dopo le parole: "Ministro  dei  trasporti"  sono
aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; 
f) Il preesistente comma 5 diventa  comma  4  ed  e'  sostituito  dal
seguente: 
"4. La concessione di cui all'art. 80,  comma  8,  del  codice,  puo'
altresi' essere rilasciata ai consorzi e  alle  societa'  consortili,
anche in  forma  di  cooperativa,  di  seguito  denominati  consorzi,
appositamente costituiti  tra  imprese  di  autoriparazione.  A  tale
scopo, ciascuna impresa: 
a) deve avere la propria officina nel territorio dello stesso  comune
in cui il  consorzio  di  appartenenza  puo'  essere  autorizzato  ad
operare; 
b) deve essere iscritta per tutte le attivita' di almeno una  sezione
del registro di cui all'articolo 2, comma 1, della legge  5  febbraio
1992, n. 122, ovvero dello speciale elenco previsto dall'articolo  4,
comma 2, della medesima legge. Qualora sia iscritta in piu'  sezioni,
sempre per tutte le attivita' previste  in  ciascuna  di  esse,  puo'
partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un  consorzio
esclusivamente  per  il  numero  di  sezioni  di  propria  iscrizione
strettamente necessario  a  garantire  a  ciascun  raggruppamento  la
copertura di tutte le quattro  sezioni  del  registro  citato,  senza
cioe' determinare  duplicazioni  di  competenze  tra  le  imprese  di
autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso; 
c) puo' partecipare ad  altri  consorzi  solo  se  titolare  di  piu'
officine autorizzate. Ciascuna officina puo' fare parte  di  un  solo
consorzio. Le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2  non
possono partecipare,  neanche  limitatamente  ad  alcune  sezioni,  a
consorzi; 
d) deve avere una  o  piu'  officine  ubicate  in  locali  aventi  le
caratteristiche seguenti: 
d.1) superficie non inferiore ad 80 m2 ; 
d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m; 
d.3)  ingresso  avente  larghezza  ed  altezza  rispettivamente   non
inferiori a 2,50 m e 3,50 m; 
ed essere dotata  delle  attrezzature  e  strumentazioni  tra  quelle
indicate nell'appendice  X  al  presente  titolo  nonche'  di  quelle
indicate  nelle  tabelle  approvate  col  decreto  del  Ministro  dei
trasporti e della navigazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, necessarie  per  la  propria
attivita' di sezione."; 
g) Sono aggiunti in fine i seguenti commi: 
"5.  I  consorzi,  al  fine  dell'affidamento  in  concessione  delle
revisioni di  cui  all'articolo  80,  comma  8,  del  codice,  devono
altresi' possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere b) e c). 
6. Sono a carico  dell'impresa,  o  del  consorzio  che  richiede  la
concessione, tutte le spese inerenti i  sopralluoghi  effettuati  dai
funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., per accertare  la
sussistenza  dei  requisiti  tecnico-professionali   necessari.   Gli
importi relativi, unitamente  a  quelli  riguardanti  i  sopralluoghi
volti  a  verificare  il  permanere  dei  predetti  requisiti,   sono
stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro del tesoro,  sentito  il  Ministro  delle
finanze.". 
 
          Note all'art. 140: 
             - Il testo dell'art. 2 della legge 5 febbraio  1992,  n.
          122   (Disposizioni   in   materia   di   sicurezza   della
          circolazione  stradale  e  disciplina   dell'attivita'   di
          autoriparazione) e' il seguente: 
             "Art. 2 (Registro delle imprese esercenti  attivita'  di
          autoriparazione). - 1. Presso  ogni  camera  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  e'  istituito,  entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, un registro delle  imprese  esercenti  attivita'  di
          autoriparazione.  Il  registro  e'  articolato  in  quattro
          sezioni, ciascuna relativa ad una delle attivita' di cui al
          comma 3 dell'art. 1, e in un elenco speciale delle  imprese
          di cui all'art. 4. 
             2.  L'esercizio  dell'attivita'  di  autoriparazione  e'
          consentito  esclusivamente  alle   imprese   iscritte   nel
          registro di cui al comma 1, ferme restando le  disposizioni
          vigenti comunque riferibili all'esercizio  delle  attivita'
          disciplinate dalla presente legge, ivi comprese  quelle  in
          tema di  autorizzazioni  amministrative,  di  tutela  degli
          inquinamenti e di prevenzione degli infortuni. 
             3. Ciascuna impresa puo' essere iscritta in una  o  piu'
          sezioni del registro  di  cui  al  comma  1,  in  relazione
          all'attivita' effettivamente esercitata. Non e'  consentito
          esercitare attivita' di autoriparazione che  non  siano  di
          pertinenza della o delle sezioni del  registro  di  cui  al
          comma 1 in cui l'impresa e'  iscritta,  salvo  il  caso  di
          operazioni strettamente strumentali o  accessorie  rispetto
          all'attivita' principale". 
             - Il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio  1992,  n.
          122, e' il seguente: 
             "Art. 3 (Iscrizione nel registro delle imprese esercenti
          attivita' di autoriparazione). - 1. Ai fini dell'iscrizione
          nel registro di cui all'art. 2; l'impresa deve  documentare
          la sussistenza dei requisiti seguenti: 
               a) disponibilita' di spazi e di  locali,  per  la  cui
          utilizzazione  in  relazione  all'attivita'   siano   state
          acquisite  le  prescritte  autorizzazioni   amministrative,
          idonei a contenere i veicoli oggetto  di  intervento  e  le
          attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l'esercizio
          dell'attivita'; 
               b)    dotazione    delle    attrezzature    e    delle
          strumentazioni, occorrenti per l'esercizio  dell'attivita',
          indicate in apposite tabelle approvate,  dal  Ministro  dei
          trasporti, con proprio decreto, sentite  le  organizzazioni
          sindacali di categoria maggiormente  rappresentative.  Tali
          tabelle sono  periodicamente  aggiornate  con  la  medesima
          procedura; 
               c) designazione  di  un  responsabile  tecnico,  anche
          nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle
          attivita' per il cui esercizio  e'  richiesta  l'iscrizione
          nell'apposita sezione del registro di cui  all'art.  2,  in
          possesso dei requisiti personali e tecnico-professionale di
          cui all'art. 7; 
               d) sede dell'impresa nella provincia cui si  riferisce
          il  registro  delle  imprese   esercenti   l'attivita'   di
          autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione. 
             2. La perdita di uno o piu' requisiti di cui al comma  1
          comporta la cancellazione dal registro di cui all'art. 2. 
             3. La commissione  di  cui  all'art.  9  delibera  sulle
          domande di iscrizione nel registro di cui all'art. 2  entro
          sessanta giorni. 
             4. Contro il mancato accoglimento delle domande  di  cui
          al comma 3 e' ammesso ricorso al  presidente  della  giunta
          regionale; contro la decisione del presidente della  giunta
          regionale e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale". 
             - Il testo dell'art. 4 della legge 5 febbraio  1992,  n.
          122 e' il seguente: 
             "Art. 4 (Imprese esercenti in  prevalenza  attivita'  di
          commercio di veicoli). - 1. L'esercizio  dell'attivita'  di
          autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, e'
          consentito  anche  ad  imprese  esercenti   in   prevalenza
          attivita' di commercio di veicoli. 
             2. Le imprese di cui al comma 1, per  poter  esercitare,
          con carattere  strumentale  o  accessorio,  l'attivita'  di
          autoriparazione, devono essere  iscritte  in  uno  speciale
          elenco del registro di cui all'art. 2, previo  accertamento
          della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 
          3.