ART. 147
1. All'articolo 247  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) Nella rubrica le parole: "tra gli" sono sostituite dalla seguente:
"degli";
b) Sono aggiunti in fine i seguenti commi:
3.  L'ufficio  centrale  operativo  della  Direzione  generale  della
M.C.T.C. provvede ad  aggiornare  la  carta  di  circolazione  per  i
trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi
dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica,  trasmettendo  per  posta,  alla  nuova
residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del  locatario  del
veicolo  cui  si  riferisce  la carta di circolazione un tagliando di
convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine
i comuni devono  trasmettere  al  suddetto  ufficio  della  Direzione
generale  della  M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico
secondo  i  tracciati  record  prescritti  dalla   stessa   Direzione
generale,  notizia  dell'avvenuto  trasferimento  di  residenza,  nel
termine di un mese  decorrente  dalla  data  di  registrazione  della
variazione  anagrafica.  Gli  ufficiali  di  anagrafe che ricevono la
comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata  ad
essi  dimostrata,  previa  consegna  delle  attestazioni,  l'avvenuta
effettuazione dei versamenti degli  importi  dovuti  ai  sensi  della
legge  1  dicembre  1986,  n.  870 per l'aggiornamento della carta di
circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato
che  il  soggetto  trasferito  non  e'  proprietario  o  locatario  o
usufruttuario   di   autoveicoli,   motoveicoli   o   rimorchi,  sono
responsabili in solido dell'omesso pagamento.
4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento  della  carta
di  circolazione  provvedono  gli  uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C., che provvedono, altresi', al  rinnovo  della
carta  di  circolazione  nei casi di smarrimento, di sottrazione o di
distruzione della carta medesima o delle targhe di cui  agli articoli
95 e 102 del codice.".
 
          Nota all'art. 147:
             - La legge 1 dicembre  1986,  n.  870,  recante  "Misure
          urgenti   straordinarie   per  i  servizi  della  Direzione
          generale della motorizzazione civile  e  dei  trasporti  in
          concessione del Ministero dei trasporti", e' pubblicata nel
          supplemento  ordinario  della Gazzetta Ufficiale n. 291 del
          16 dicembre 1986.