ART. 152 
1. All'articolo 256  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) Al comma 2, alla lettera b) le parole:  "i  rimorchi  agricoli  e"
sono soppresse e le parole: "di cui all'articolo 113, comma  1"  sono
sostituite dalle seguenti: "quando ricorrono le  condizioni  previste
dall'articolo 113, comma 2, del codice"; 
b) Al comma 4), alla lettera b) il segno di interpunzione <punto>  e'
sostituito dal seguente: <punto e virgola>;  e'  aggiunta  infine  la
seguente lettera: "c)  i  contrassegni  di  identificazione,  di  cui
devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art.  97,  comma  1,
del codice.".