ART. 153
1. All'articolo 258, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre  1992,  n.  495,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  Dopo  le  parole:  "d'immatricolazione"  e' aggiunta la seguente:
"ripetitrici", e le parole: "Le  dimensioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme
previgenti per i veicoli immatricolati  anteriormente  al  1  ottobre
1993, le dimensioni e la collocazione";
b) La lettera c)  e' sostituita dalla seguente:
"c)  targhe  ripetitrici per veicoli trainati da autoveicoli, esclusi
quelli con targhe EE:
1) formato A: 486 mm x 109 mm,  collocate  sul  lato  posteriore  dei
veicoli (fig. III.4/l);
2)  formato  B:  336  mm  x 202 mm, collocate sul lato posteriore dei
veicoli (il formato in questione  e'  destinato  esclusivamente    ai
veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della
targa formato A) (fig. III.4/m)";
c)  Alla  lettera  d)  le  parole tra parentesi sono sostituite dalla
seguenti:  "(fig.  III.4/d,  III.4/h,  III.4/i,   III.4/o,   III.4/s,
III.4/t, III.4/u);
d)  Alla  lettera  e) le parole: "e relative targhe ripetitrici" sono
sostituite dalle  seguenti:  ";  targhe  ripetitrici  delle  macchine
agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi", le parole:
"targhe  prova  dei  motoveicoli"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"targhe  prova dei ciclomotori e dei motoveicoli"  e  le  parole  tra
parentesi  sono  sostituite dalle seguenti:  "(fig. III.4/e, III.4/f,
III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, III.4/r, III.4/v).