ART. 153 1. All'articolo 258, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Dopo le parole: "d'immatricolazione" e' aggiunta la seguente: "ripetitrici", e le parole: "Le dimensioni" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1 ottobre 1993, le dimensioni e la collocazione"; b) La lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) targhe ripetitrici per veicoli trainati da autoveicoli, esclusi quelli con targhe EE: 1) formato A: 486 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/l); 2) formato B: 336 mm x 202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione e' destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/m)"; c) Alla lettera d) le parole tra parentesi sono sostituite dalla seguenti: "(fig. III.4/d, III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s, III.4/t, III.4/u); d) Alla lettera e) le parole: "e relative targhe ripetitrici" sono sostituite dalle seguenti: "; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi", le parole: "targhe prova dei motoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "targhe prova dei ciclomotori e dei motoveicoli" e le parole tra parentesi sono sostituite dalle seguenti: "(fig. III.4/e, III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, III.4/r, III.4/v).