ART. 157
1. L'articolo 263 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e'  sostituito
dal seguente:
                   "Art. 263 (Art. 100 Cod. Str.)
     (Proventi della maggiorazione del costo di produzione delle
             targhe e dei contrassegni per ciclomotore)
1.  I  proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1,
del codice, destinati alla Direzione generale della M.C.T.C.  per  le
finalita'  di  cui  all'articolo  208,  comma  2, del codice, vengono
utilizzati:
   a) nella misura non  inferiore  al  95%  per  studi  di  carattere
tecnico,  per  pubblicazioni  tecniche,  per  corsi  di aggiornamento
professionale, per ricerche sperimentali, ivi  comprese  le  ricerche
sui  singoli dispositivi e componenti del veicolo, anche nei riflessi
verso l'ambiente nonche' in relazione al conducente ed  alle  persone
trasportate,  e  per  l'acquisto  delle  relative  apparecchiature ed
informatizzazione delle procedure relative alle ricerche stesse;
   b) in misura  non  eccedente  il  5%  per  compensi  al  personale
effettivamente  addetto  alle  ricerche  suddette, anche in relazione
alla   eventuale    articolazione    in    turni    delle    relative
sperimentazioni.".