ART. 160 
1. Il testo dell'articolo 268 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e'
sostituito dal seguente: 
"1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 104,
comma 8,  del  codice,  per  la  circolazione  di  macchine  agricole
eccezionali  deve  essere  presentata  all'ente  competente  per   la
localita' di  inizio  del  viaggio  e  deve  essere  corredata  dalla
fotocopia della carta  di  circolazione  ovvero  del  certificato  di
idoneita' tecnica del veicolo;  per  le  modalita'  di  presentazione
della suddetta fotocopia si applicano le  disposizioni  dell'articolo
14, comma 13. La domanda deve riportare oltre ai dati  identificativi
del richiedente, l'indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale
avviene la circolazione del veicolo stesso e deve essere sottoscritta
dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa
agricola per conto della quale il veicolo e' utilizzato.  Le  regioni
possono  delegare  alle  province   le   competenze   relative   alla
autorizzazione alla circolazione, di cui all'articolo 104,  comma  8,
del codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare
l'autorizzazione sull'intero itinerario per il  quale  e'  richiesta,
previo nulla osta degli altri enti interessati. 
2. L'ente competente, entro dieci giorni dalla data di  presentazione
della domanda, rilascia l'autorizzazione al  transito  prescrivendone
condizioni e cautele. Qualora  per  il  rilascio  dell'autorizzazione
debba essere acquisito il nulla osta da  parte  di  altri  enti,  gli
stessi rispondono entro dieci giorni dalla richiesta del medesimo. Il
tempo che intercorre tra tale richiesta  ed  il  rilascio  del  nulla
osta, costituisce interruzione del termine previsto per l'ente presso
il quale e' stata presentata la domanda di autorizzazione. 
3. I titolari dell'autorizzazione accertano  direttamente,  sotto  la
propria responsabilita', la percorribilita' di tutto l'itinerario  da
parte del veicolo nonche' l'esistenza di eventuali limitazioni, anche
temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto. 
4. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza di
3,20 m, nell'autorizzazione e' prescritta la  scorta  tecnica.  Detta
scorta  puo'  essere  realizzata  con  autoveicoli  di  cui   dispone
l'impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo  a  distanza
non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati  con
il dispositivo  a  luce  lampeggiante  gialla  o  arancione  di  tipo
approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione
generale della M.C.T.C.. Il conducente segnala con  drappo  rosso  la
presenza e l'ingombro  della  macchina  agricola  agli  utenti  della
strada. 
5. Il conducente della macchina agricola eccezionale deve  avere  con
se' l'autorizzazione da esibire, a richiesta, a gli  organi  preposti
alla vigilanza stradale. 
6. Le macchine agricole  che  eccedono  i  limiti  di  massa  fissati
dall'articolo  104  del  codice,  sono  tenute  al  pagamento  di  un
indennizzo per la maggior usura della strada, in  relazione  al  loro
transito.  La  misura  dell'indennizzo   e'   valutata   in   maniera
convenzionale  ed  i  relativi   importi   corrispondono   a   quelli
individuati  all'articolo   18,   comma   5,   lettere   a)   e   b),
rispettivamente per le macchine agricole atte  al  carico  e  per  le
macchine agricole non atte al carico. 
7. Le norme di cui al presente articolo si  applicano  anche  per  il
trasporto di macchine agricole eccezionali  effettuato  con  rimorchi
agricoli  aventi  almeno  due  assi,  idonea  portata   e   specifica
attrezzatura; la domanda  di  autorizzazione  e'  accompagnata  anche
dallo schema grafico longitudinale e  trasversale  del  veicolo,  ove
sono  evidenziati  gli  eventuali  ingombri  a  sbalzo  rispetto   al
rimorchio agricolo e la ripartizione della  massa  sugli  assi  dello
stesso.".