ART. 162 1. All'articolo 280 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole da: "Per i trattori agricoli" a: "valgono" sono sostituite dalle seguenti: "La determinazione del livello sonoro all'orecchio del conducente ed i relativi limiti ammissibili, in occasione dell'approvazione o dell'omologazione dei trattori agricoli a ruote, e' effettuata secondo"; b) Al comma 2 le parole da: "Per le macchine" a: "valgono" sono sostituite dalle seguenti: "La determinazione del livello sonoro ed i relativi limiti ammissibili, per tutte le macchine agricole semoventi a ruote, e' effettuata secondo"; c) Il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Nei casi diversi da quelli sopra indicati, nonche' per le macchine agricole in circolazione, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni relativamente al livello sonoro emesso, sulla base dei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro della sanita'.".
Note all'art. 162: - Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, si veda in nota all'art. 123. - Il D.P.R. 11 gennaio 1980, n. 76, recante: "Disposizioni di carattere generale relative alla omologazione CEE dei trattori agricoli o forestali a ruote e norme di attuazione delle prescrizioni tecniche concernenti taluni loro elementi e caratteristiche", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1980. - Per la legge 3 marzo 1987, n. 59, si veda in nota all'art. 227. - La legge 3 marzo 1987, n. 59 recante "Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1987.