ART. 162
1. All'articolo 280  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  Al  comma  1 le parole da: "Per i trattori agricoli" a: "valgono"
sono sostituite dalle seguenti: "La determinazione del livello sonoro
all'orecchio del conducente ed  i  relativi  limiti  ammissibili,  in
occasione dell'approvazione o dell'omologazione dei trattori agricoli
a ruote, e' effettuata secondo";
b)  Al  comma  2  le  parole  da: "Per le macchine" a: "valgono" sono
sostituite dalle seguenti: "La determinazione del livello sonoro ed i
relativi limiti ammissibili, per tutte le macchine agricole semoventi
a ruote, e' effettuata secondo";
c) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nei casi  diversi  da  quelli  sopra  indicati,  nonche'  per  le
macchine agricole in circolazione, il Ministero dei trasporti e della
navigazione   -  Direzione  generale  della  M.C.T.C.  stabilisce  le
prescrizioni relativamente al livello sonoro emesso, sulla  base  dei
limiti  stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987,
n. 59, con decreto del Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con  il
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  e del Ministro della
sanita'.".
 
          Note all'art. 162:
             - Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n.  212,  si  veda  in
          nota all'art. 123.
             -   Il   D.P.R.   11   gennaio  1980,  n.  76,  recante:
          "Disposizioni   di   carattere   generale   relative   alla
          omologazione  CEE dei trattori agricoli o forestali a ruote
          e  norme  di   attuazione   delle   prescrizioni   tecniche
          concernenti  taluni  loro  elementi  e caratteristiche", e'
          stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  80  del  21
          marzo 1980.
             -  Per  la  legge  3  marzo 1987, n. 59, si veda in nota
          all'art. 227.
             - La legge 3 marzo 1987,  n.  59  recante  "Disposizioni
          transitorie  ed  urgenti per il funzionamento del Ministero
          dell'ambiente",  e'   stata   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1987.