ART. 166
1. All'articolo 294  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo:
"Nel  caso  di  reimmatricolazione, il predetto ufficio provvede alla
trascrizione dei dati di proprieta' sulla carta di circolazione della
macchina agricola interessata.";
b) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. La dichiarazione attestante che il richiedente l'immatricolazione
di una macchina agricola e' titolare di azienda agricola o di impresa
che  effettua  lavorazioni  meccanico-agrarie  o  che   esercita   la
locazione  di macchine agricole di cui all'articolo 110, comma 2, del
codice, e'  rilasciata  dal  competente  assessorato  delle  regioni,
ovvero delle province autonome di Trento e Bolzano.  Nel caso di enti
o  consorzi  pubblici,  la dichiarazione di titolarita' e' rilasciata
dagli stessi interessati   ai sensi dell'articolo  4  della  legge  4
gennaio  1968,  n.  15  e  successive modificazioni e deve assicurare
l'esclusivo uso della macchina che si intende immatricolare, volto  a
lavorazioni  agricole  o  forestali  o  di  manutenzione  di parchi e
giardini pubblici. In ambedue i casi, la dichiarazione di  assunzione
di  responsabilita',  prevista dall'articolo 110, comma 3 del codice,
puo' essere omessa  quando  dalla  documentazione  presentata    gia'
risulti  la  proprieta' della macchina agricola da parte di colui che
ne richiede il trasferimento di proprieta'.".
 
          Note all'art. 166:
             - Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15
          e' il seguente:
             "Art.  4   (Dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
          notorieta').  -  L'atto  di  notorieta'  concernente fatti,
          stati o qualita' personali che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta  dal   medesimo   dinanzi   al   funzionamento
          competente  a  ricevere  la documentazione, o dinanzi ad un
          notaio,   cancelliere,   segretario   comunale,   o   altro
          funzionario  incaricato dal sindaco, il quale provvede alla
          autenticazione delle sottoscrizioni con la osservanza delle
          modalita' di cui all'art.  20".