ART. 17
1. Il testo dell'articolo 19 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,  e'
sostituito dal seguente:
"1. Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione le eventuali
spese   inerenti   i   sopralluoghi,   gli  accertamenti  riguardanti
l'agibilita' del percorso  e  le  eventuali  opere  di  rafforzamento
necessarie e le spese relative alla istruzione della pratica.
2.  L'ente che rilascia l'autorizzazione puo' esigere la costituzione
di apposita polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia
degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e  alle
relative  pertinenze  nonche'  alle persone o alle cose in dipendenza
del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato. Nel
caso  in  cui  detta  polizza  sia  richiesta,  all'atto  del  ritiro
dell'autorizzazione, il richiedente e' tenuto a esibirne copia.".