ART. 17 1. Il testo dell'articolo 19 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "1. Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilita' del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative alla istruzione della pratica. 2. L'ente che rilascia l'autorizzazione puo' esigere la costituzione di apposita polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonche' alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato. Nel caso in cui detta polizza sia richiesta, all'atto del ritiro dell'autorizzazione, il richiedente e' tenuto a esibirne copia.".