ART. 172 
1. All'articolo 308  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) Alla rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: " Guida dei
veicoli utilizzati per il soccorso stradale"; 
b) Al comma 3 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono  aggiunte
le seguenti: "e della navigazione" e le parole: "di concerto  con  il
Ministro dell'interno" sono soppresse; 
c) E' aggiunto in fine il seguente comma: 
"4. Le disposizioni di cui all'articolo 116, commi 3 e 4, del codice,
si applicano anche nel caso  di  complessi  formati  da  autoveicolo,
anche non classificato per  il  soccorso  stradale,  e  da  rimorchio
costituito da veicolo in avaria. 
E' sufficiente che il conducente del complesso sia in possesso  della
sola patente di guida  del  veicolo  traente  isolato,  quando  venga
rimorchiato un autoveicolo su  cui  sia  presente  altro  conducente,
munito della relativa patente di guida ed  in  grado  di  azionare  i
dispositivi di frenatura e di sterzo del veicolo trainato,  cosi'  da
costituire valido  ausilio  per  la  corretta  marcia  del  complesso
stesso.".