ART. 173 
1. All'articolo 309  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) Il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1.  Il  gruppo  sanguigno  di  appartenenza  del  titolare,  qualora
annotato sulla patente di guida, e' riportato nell'apposito spazio  a
cio' destinato, come risulta a pagina 2 del modello IV.2."; 
b) Al comma 2 le parole: "da riportare sulla patente di  guida"  sono
soppresse; 
c) Al comma 4 dopo le parole: "gruppo  sanguigno"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", qualora annotato,".