ART. 178 1. All'articolo 318, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione" e le parole da: "per autoveicoli di categoria D" a: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "di guida per autoveicoli e dall'eventuale certificato di abilitazione professionale, secondo quanto prescritto dall'articolo 118, commi 1 e 2".
Nota all'art. 178: - Il testo dell'art. 12 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) e' il seguente: "Art. 12. - 1. Per il risanamento tecnico ed economico delle linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e per la vigilanza sulla sicurezza d'esercizio dei trasporti a impianti fissi, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici speciali per i trasporti a impianti fissi (USTIF). 2. Tali uffici, tenuto conto di quelli gia' istituiti in via temporanea ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti: a) per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con sede a Torino; b) per la regione Lombardia con sede a Milano; c) per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con sede a Venezia; d) per le regioni Toscana ed Emilia-Romagna, con sede a Firenze; e) per le regioni Marche, Abruzzo e Molise, con sede a Pescara; f) per le regioni Lazio, Umbria e Sardegna, con sede a Roma; g) per la regione Campania, con sede a Napoli; h) per le regioni Puglia, Basilicata e Calabria, con sede a Bari. 3. Restano ferme le altre attribuzioni gia' conferite agli uffici speciali per i trasporti a impianti fissi per il Lazio e per la Campania".