ART. 178
1. All'articolo 318, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre  1992,  n.  495,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  Dopo  le  parole:  "Ministro  dei  trasporti"  sono  aggiunte  le
seguenti: "e della navigazione" e le parole da: "per  autoveicoli  di
categoria  D"  a: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "di guida
per  autoveicoli  e  dall'eventuale   certificato   di   abilitazione
professionale, secondo quanto prescritto dall'articolo 118, commi 1 e
2".
 
          Nota all'art. 178:
             -  Il testo dell'art. 12 della legge 1 dicembre 1986, n.
          870 (Misure  urgenti  straordinarie  per  i  servizi  della
          Direzione   generale  della  motorizzazione  civile  e  dei
          trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) e' il
          seguente:
             "Art. 12. - 1. Per il risanamento tecnico  ed  economico
          delle  linee  ferroviarie in concessione, anche in gestione
          commissariale governativa, di cui all'art. 86  del  decreto
          del  Presidente  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
          per la vigilanza sulla sicurezza d'esercizio dei  trasporti
          a    impianti    fissi,   la   Direzione   generale   della
          motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in   concessione
          provvede  con  appositi  uffici  speciali per i trasporti a
          impianti fissi (USTIF).
             2. Tali uffici, tenuto conto di quelli gia' istituiti in
          via temporanea ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo
          7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti:
               a) per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta  e  Liguria,
          con sede a Torino;
               b) per la regione Lombardia con sede a Milano;
               c)  per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con
          sede a Venezia;
               d) per le regioni Toscana ed Emilia-Romagna, con  sede
          a Firenze;
               e) per le regioni Marche, Abruzzo e Molise, con sede a
          Pescara;
               f) per le regioni Lazio, Umbria e Sardegna, con sede a
          Roma;
               g) per la regione Campania, con sede a Napoli;
               h)  per  le regioni Puglia, Basilicata e Calabria, con
          sede a Bari.
             3. Restano ferme le altre  attribuzioni  gia'  conferite
          agli  uffici  speciali per i trasporti a impianti fissi per
          il Lazio e per la Campania".