ART. 179
1. All'articolo 319  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  Al  comma  1  le  parole: "quei determinati tipi" sono sostituite
dalle seguenti: "i tipi" e le parole: ",  come  specificato  all'art.
320" sono soppresse;
b) Il comma 2 e' soppresso e i commi successivi sono conseguentemente
rinumerati;
c)  Al  preesistente  comma  6, rinumerato comma 5, le parole da: "di
locali" a: "norme sanitarie"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di
gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo.".
 
          Nota all'art. 179:
             - Il testo dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
          833  (Istruzione  del  servizio  sanitario nazionale) e' il
          seguente:
             "Art.  25  (Prestazioni  di  cura).  -  Le   prestazioni
          curative    comprendono    l'assistenza    medico-generica,
          specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica.
             Le    prestazioni     medico-generiche,     pediatriche,
          specialistiche  e  infermieristiche  vengono erogate sia in
          forma ambulatoriale che domiciliare.
             L'assistenza medico-generica e  pediatrica  e'  prestata
          dal  personale  dipendente  o  convenzionato  del  servizio
          sanitario nazionale operante nelle unita' sanitarie  locali
          o nel comune di residenza del cittadino.
             La  scelta  del  medico  di  fiducia deve avvenire fra i
          sanitari di cui al comma precedente.
             Il rapporto fiduciario puo' cessare in  ogni  momento  a
          richiesta dell'assistito o del medico; in quest'ultimo caso
          la richiesta deve essere motivata.
             Le  prestazioni  medico-specialistiche,  ivi comprese le
          prestazioni di diagnostica strumentale  e  di  laboratorio,
          sono  fornite  di  norma,  presso  i laboratori e i presidi
          delle unita' sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi
          compresi gli istituti di cui agli  articoli  39,  41  e  42
          della presente legge.
             Le   stesse   prestazioni   possono  essere  fornite  da
          gabinetti  specialistici,  da  ambulatori  e   da   presidi
          convenzionati ai sensi della presente legge.
             L'utente  puo'  accedere  agli  ambulatori  e  strutture
          convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale
          e di laboratorio per le quali, nel termine di  tre  giorni,
          le  strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare la
          richiesta di accesso alle prestazioni stesse.
             Nei casi di richiesta  urgente  motivati  da  parte  del
          medico  in relazione a particolari condizioni di salute del
          paziente,  il  mancato  immediato   soddisfacimento   della
          richiesta  presso  le  strutture  di  cui  al  sesto  comma
          equivale ad autorizzazione ad accedere  agli  ambulatori  o
          strutture  convenzionati.  In  tal  caso l'unita' sanitaria
          locale appone sulla richiesta la relativa annotazione.
             Le  unita'  sanitarie  locali  attuano  misure  idonee a
          garantire che le  prestazioni  urgenti  siano  erogate  con
          priorita' nell'ambito delle loro strutture.
             Le  prestazioni  specialistiche  possono  essere erogate
          anche al domicilio dell'utente in forme che  consentano  la
          riduzione dei ricoveri ospedalieri.
             I  presidi  di  diagnostica strumentale e di laboratorio
          devono rispondere a  requisiti  minimi  di  strutturazione,
          dotazione   strumentale  e  qualificazione  funzionale  del
          personale, aventi caratteristiche  uniformi  per  tutto  il
          territorio  nazionale  secondo  uno  schema tipo emanato ai
          sensi del primo comma dell'art. 5 della presente legge.
             L'assistenza ospedaliera e' prestata di norma attraverso
          gli ospedali pubblici e gli  altri  istituti  convenzionati
          esistenti   nel   territorio  della  regione  di  residenza
          dell'utente.
             Nell'osservanza del principio della  libera  scelta  del
          cittadino  al  ricovero  presso gli ospedali pubblici e gli
          altri  istituti  convenzionati,  la  legge  regionale,   in
          rapporto  ai  criteri di programmazione stabiliti nel piano
          sanitario nazionale, disciplina i casi in cui e' ammesso il
          ricovero in ospedali pubblici, in istituti convenzionati  o
          in  strutture  ospedaliere ad alta specializzazione ubicate
          fuori del proprio territorio,  nonche'  i  casi  nei  quali
          potranno   essere   consentite   forme   straordinarie   di
          assistenza indiretta".