ART. 181
1. All'articolo 322  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 8 le parole: ", purche' sostituibili in qualsiasi momento
con gli adatti occhiali correttivi" sono soppresse;
b) I commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
"9.   Il   virus  raggiunto  dopo  l'impianto  di  lenti  artificiali
endoculari e' considerato, in sede di esame, come visus naturale.
10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e
tollerate.".