ART. 181 1. All'articolo 322 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 8 le parole: ", purche' sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi" sono soppresse; b) I commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti: "9. Il virus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari e' considerato, in sede di esame, come visus naturale. 10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.".