ART. 182
1. L'articolo 324 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e'  sostituito
dal seguente:
                    Art. 324 (Art. 119 Cod. Str.)
       (Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali)
1.  Per il conseguimento, la conferma di validita' o per la revisione
della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D  ed  E  e
per  le  patenti speciali delle categorie C e D, sono richiesti tempi
di reazione a stimoli semplici e  complessi,  luminosi  ed  acustici,
sufficientemente  rapidi  e  regolari  per  poter essere classificati
almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.
2. Nel caso sia richiesta, ai sensi dell'articolo 119, comma  9,  del
codice,  una  valutazione psicodiagnostica, devono essere effettuate,
oltre alle prove di cui al comma 1, anche altre prove di  attenzione,
di  percezione  e,  su  specifica  indicazione  del  medico  o  della
commissione  medica   richiedente,   prove   di   valutazione   della
personalita'.   In   ogni  caso  gli  psicologi  che  procedono  alle
valutazioni previste dal presente articolo devono essere in possesso,
oltre che dei requisiti di cui all'articolo 119, comma 9, del codice,
di una specifica formazione nel settore della sicurezza stradale.".