ART. 185 1. All'articolo 327 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D"; b) Al comma 1 le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D".