ART. 185
1. All'articolo 327  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  Nella  rubrica  le  parole:  "A,  B  e  C"  sono sostituite dalle
seguenti: "A, B, C e D";
b) Al comma 1 le parole: "A, B e C" sono sostituite  dalle  seguenti:
"A, B, C e D".