ART. 188
1. All'articolo 330  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  Al comma 1 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte
le seguenti: "e della navigazione";
b) Al comma 3 le parole: "Un altro membro effettivo ed uno  supplente
sono  ricompresi  fra gli psicologi di cui all'articolo 119, comma 9,
del codice". sono soppresse;
c) Al  comma  10  le  parole:  "lettera  d)"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "lettera c),";
d) Il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11.  Il giudizio di non idoneita' formulato dalla commissione medica
locale deve essere comunicato all'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. nel cui territorio  di  competenza  opera  la
commissione stessa.".
e)  Al  comma  15  dopo  le  parole:  "Ministero  dei trasporti" sono
aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
f) Al comma  16  dopo  le  parole:  "Ministero  dei  trasporti"  sono
aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
g) Al comma 17 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte
le seguenti: "e della navigazione".