ART. 189
1. All'articolo 331  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  Al comma 1 la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) quello
di cui al modello  IV.4  (comunicazione  all'ufficio  centrale  della
Direzione  generale  della  M.C.T.C. in caso di conferma di validita'
della patente di guida) dai medici indicati dall'articolo 119,  comma
2, del codice;";
b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.  I  certificati  devono essere compilati, in ciascuna delle parti
relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi
di veicoli, della categoria di patente richiesta  e,  se  necessario,
possono  essere integrati da fogli aggiuntivi. In caso di conferma di
validita' della patente  l'esito  della  visita  medica  deve  essere
comunicato  al  competente  ufficio centrale della Direzione generale
della M.C.T.C. in forma cartacea o in via telematica  o  su  supporto
magnetico  secondo  i  tracciati  record  prescritti  dalla Direzione
generale della M.C.T.C.. Se  la  comunicazione  avviene  su  supporto
cartaceo essa deve essere fatta su modello IV.4 e deve essere inviata
al  suddetto ufficio che, dopo averla archiviata elettronicamente, la
rinvia alle strutture sanitarie che hanno rilasciato  il  certificato
per la verifica di autenticita' e la successiva archiviazione.".
 
          Nota all'art. 189:
             - Per la legge 23 dicembre 1978, n. 833, si veda in nota
          all'art.  179.