ART. 19 1. All'articolo 22 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' aggiunto il seguente comma: "4. Il personale militare di cui all'articolo 12, comma 4, del codice, anche in esecuzione dell'articolo 192, commi 5 e 6, dello stesso codice, segnala agli organi di cui all'articolo 12, comma 1, del codice le infrazioni di chiunque non abbia ottemperato alle segnalazioni volte ad assicurare la marcia delle colonne militari.".
Note all'art. 19: - Il testo dell'art. 12, commi 1 e 4, del nuovo Codice della strada e' il seguente: "1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente Codice spetta: a) in via principale alla specialita' polizia stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; e) ai Corpi e ai Servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale". (Omissis). "4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottofficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorita' militare competente". - Il testo dell'art. 192, commi 5 e 6, del nuovo Codice della strada e' il seguente: (Omissis). "5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di Polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare. 6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila".