ART. 19
1. All'articolo 22 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,  e'  aggiunto
il seguente comma:
"4.  Il  personale  militare  di  cui  all'articolo  12, comma 4, del
codice, anche in esecuzione dell'articolo 192, commi  5  e  6,  dello
stesso  codice,  segnala agli organi di cui all'articolo 12, comma 1,
del codice le infrazioni  di  chiunque  non  abbia  ottemperato  alle
segnalazioni volte ad assicurare la marcia delle colonne militari.".
 
          Note all'art. 19:
             -  Il  testo dell'art. 12, commi 1 e 4, del nuovo Codice
          della strada e' il seguente:
             "1.  L'espletamento  dei  servizi  di  polizia  stradale
          previsti dal presente Codice spetta:
               a) in via principale alla specialita' polizia stradale
          della Polizia di Stato;
               b) alla Polizia di Stato;
               c) all'Arma dei carabinieri;
               d) al Corpo della guardia di finanza;
               e)  ai  Corpi  e  ai  Servizi  di  polizia municipale,
          nell'ambito del territorio di competenza;
               f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al
          servizio di polizia stradale".
             (Omissis).
             "4. La scorta e  l'attuazione  dei  servizi  diretti  ad
          assicurare   la   marcia  delle  colonne  militari  spetta,
          inoltre, agli ufficiali, sottofficiali e militari di truppa
          delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
          attestato rilasciato dall'autorita' militare competente".
             - Il testo dell'art. 192, commi 5 e 6, del nuovo  Codice
          della strada e' il seguente:
             (Omissis).
             "5.  I  conducenti  devono ottemperare alle segnalazioni
          che  il  personale  militare,  anche  non  coadiuvato   dal
          personale  di Polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1,
          impartisce per consentire  la  progressione  del  convoglio
          militare.
             6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e
          5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una     somma     da     lire     centottomila    a    lire
          quattrocentotrentaduemila".