ART. 191
1. All'articolo 333  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  Alla  rubrica sono aggiunte all'inizio le seguenti parole: "Esami
con veicoli muniti di doppi comandi.";
b) Il testo dell'articolo e' sostituito dal seguente:
"1. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della  navigazione
-  Direzione  generale della M.C.T.C. sono individuati i veicoli che,
allestiti in modo particolare  per  essere  condotti  da  mutilati  e
minorati  fisici,  sono  esclusi,  per l'effettuazione degli esami di
guida, dall'obbligo dei doppi comandi, di cui all'articolo 121, comma
9, del codice.
2. A seguito del superamento  dell'esame  di  guida,  il  funzionario
esaminatore rilascia la patente dopo aver apposto la data dell'esame,
la  data  di  scadenza della patente e la propria firma negli spazi a
cio' destinati. La patente di guida e'  preventivamente  firmata  dal
direttore  dell'ufficio  provinciale  della  Direzione generale della
M.C.T.C. o da un suo delegato a  convalida  della  regolarita'  della
procedura seguita fino all'effettuazione dell'esame di guida.".