ART. 191 1. All'articolo 333 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Alla rubrica sono aggiunte all'inizio le seguenti parole: "Esami con veicoli muniti di doppi comandi."; b) Il testo dell'articolo e' sostituito dal seguente: "1. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono individuati i veicoli che, allestiti in modo particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, sono esclusi, per l'effettuazione degli esami di guida, dall'obbligo dei doppi comandi, di cui all'articolo 121, comma 9, del codice. 2. A seguito del superamento dell'esame di guida, il funzionario esaminatore rilascia la patente dopo aver apposto la data dell'esame, la data di scadenza della patente e la propria firma negli spazi a cio' destinati. La patente di guida e' preventivamente firmata dal direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. o da un suo delegato a convalida della regolarita' della procedura seguita fino all'effettuazione dell'esame di guida.".