ART. 192
1. All'articolo 335  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  Al  comma  10,  lettera  a), le parole: "A, B, C" sono sostituite
dalle seguenti: "A, B, C e D";
b) Al comma  15  le  parole:  "emanate  del"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "emanate dal";
c) Il comma 16 e' sostituito dal seguente:
"16.   I  veicoli  classificati  ad  uso  autoscuola  possono  essere
utilizzati anche per il trasporto degli allievi  da  e  per  la  sede
degli esami, nonche' per ogni incombenza connessa all'attivita'.".