ART. 193 1. Il testo dell'articolo 337 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "1. L'attivita' di consulenza degli enti pubblici non economici e' disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, cosi' come modificata e integrata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11. Essa e' svolta dagli appositi uffici dipendenti, individuati tramite elenco da comunicare alle competenti province ed agli uffici periferici della Direzione generale della M.C.T.C., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale elenco deve essere aggiornato ad ogni variazione che venga apportata allo stesso.".
Nota all'art. 193: - Il testo della legge 8 agosto 1991 n. 264, recante la "Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" e' il seguente: "Art. 1 (Attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). - 1. Ai fini della presente legge, per attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonche' di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla presente legge e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato. Art. 2 (Sviluppo programmato del settore). - 1. L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' esercitata da imprese o da societa' autorizzate dalla provincia. Non si applica l'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la programmazione numerica, a livello provinciale e in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 3. Le Province, sentiti i Comuni, definiscono, entro i successivi novanta giorni, il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Art. 3 (Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. - 1. Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'art. 2, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' rilasciata, dalla provincia, al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti: a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea residente in Italia; b) abbia raggiunto la maggiore eta'; c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis dei codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione; d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione; e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; f) sia in possesso dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5; g) disponga di locali idonei e di adeguata capacita' finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Nel caso di societa', l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata alla societa'. A tale fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti: a) da tutti i soci, quando trattasi di societa' di persone; b) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni; e) dagli amministratori, per ogni altro tipo di societa'. 3. Nel caso di societa', il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla societa'. 4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato al contestuale deposito, presso l'amministrazione provinciale, di una cauzione pecuniaria di entita' determinata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze, nonche' al versamento del contributo una tantum di cui al comma 4 dell'art. 8. "Art. 4 (Responsabilita' professionale). - 1. La responsabilita' professionale per l'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di societa', sui soci in possesso del requisito di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 3. 2. Ferma restando la responsabilita' professionale di cui al comma 1, l'impresa o la societa' che esercitano attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto possono avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici di dipendenti non in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 3. Art. 5 (Attestato di idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). - 1. L'attestato di idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' rilasciato dalla Direzione generale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, previo superamento di un esame di idoneita' svolto davanti ad apposite commissioni istituite, su base regionale, con decreto del presidente della giunta regionale e composte da: a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente, designato dal Ministero dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai Ministri competenti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate delle rispettive amministrazioni; c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, designato dal presidente del comitato fra i componenti; d) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Possono essere ammessi all'esame di idoneita' di cui al comma 1, previo pagamento di un diritto di segreteria il cui importo e' annualmente stabilito con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 3 nonche' di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato. 3. Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni capoluogo di regione secondo modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze. L'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di disciplina della navigazione e legislazione complementare, di legislazione sul pubblico registro automobilistico e di legislazione tributaria afferente al settore. L'elenco completo dei quesiti e delle risposte deve essere messo a disposizione degli interessati almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'esame. 4. L'esame di idoneita' di cui al comma 1 non e' richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club che siano in servizio da almeno quindici anni. Art. 6 (Registro giornale). - 1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di societa', gli amministratori redigono un registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonche' gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, e' numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'art. 2215 del codice civile. Esso e' inoltre vidimato annualmente ai sensi dell'art. 2216 del codice civile ed e' tenuto a disposizione delle autorita' competenti per il controllo, nonche' delle autorita' che, per motivi d'istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni. Art. 7 (Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida). - 1. L'impresa o la societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto, o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di quindici giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui all'art. 6. 3. L'impresa o la societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto pongono a disposizione dell'interessato, entro quindici giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l'estratto di cui all'art. 60 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. 4. Ogni abuso nel rilascio della ricevuta di cui al comma 1 comporta, salva in ogni caso l'eventuale responsabilita' penale e civile, la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione. Art. 8 (Tariffe). - 1. Le tariffe minime e, massime per l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dei trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata con decreto del Ministro dei trasporti e composta da: a) due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di supplente designati dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti; b) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro della marina mercantile fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero; c) due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro delle finanze fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero; d) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, di cui due con funzioni di supplente. 2. I componenti della commissione di cui al comma 1 durano in carica tre anni. La commissione delibera a maggioranza dei componenti. 3. La vigilanza sul rispetto delle tariffe minime e massime di cui al comma 1 e' esercitata dalle province e dai comuni. Le tariffe minime e massime di cui al comma 1 e quelle praticate dall'impresa o dalla societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei locali dell'impresa o della societa' di consulenza ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti. 4. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, il titolare dell'impresa o da societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono tenuti a versare un contributo una tantum il cui importo e' determinato con decreto adottato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro in misura tale da assicurare la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della commissione di cui al comma 1. Art. 9 (Vigilanza e sanzioni). - 1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge. 2. Il presidente della provincia, anche su iniziativa dei comuni, emana, in caso di accertate irregolarita' nell'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'art. 8, atto di diffida. Ove siano accertate irregolarita' persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa, del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui all'art. 3 e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi. 3. Oltre che nel caso di cui al comma 4 dell'art. 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 e quando siano accertati gravi abusi. In quest'ultimo caso si applica altresi' la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilita' civile e penale. 4. Chiunque esercita l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Ove difetti altresi' l'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5 si applica l'art. 348 del codice penale. Art. 10 (Omissis)". - Il testo della legge 4 gennaio 1994, n. 11 recante "Adeguamento della disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto terzi" e' il seguente: "Art. 1. - 1. La Legge 8 agosto 1991, n. 264, si applica anche alle attivita' di rilascio di certificazione per conto di terzi e agli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per il disbrigo di pratiche automobilistiche. 2. L'attivita' indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, e' di esclusiva competenza delle autoscuole. 3. L'attivita' di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto e' esercitata da imprese e societa', ai sensi della citata legge n. 264 del 1991, nonche', limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle autoscuole. Nello svolgimento della suddetta attivita' si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla citata legge n. 264 del 1991. 4. L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 e' soggetta all'autorizzazione prevista dalla citata legge n. 264 del 1991. L'autorizzazione e' rilasciata dalla provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, della citata legge n. 264 del 1991, su richiesta dell'automobile club competente, direttamente a tale ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purche' i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della citata legge n. 264 del 1991, nonche' dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5 della stessa legge. All'automobile club competente si applica l'art. 9 della citata legge n. 264 del 1991. Art. 2. - 1. All'art. 2, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, la parola: "sentite" e' sostituita dalla seguente: "sentiti"; e dopo le parole: "associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale" sono inserite le seguenti: "e l'Automobile Club d'Italia". 2. All'art. 5, comma 1, della citata legge n. 264 del 1991, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) un rappresentante designato dagli automobile club". 3. All'art. 8, comma 1, della citata legge n. 264 del 1991, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) due rappresentanti designati dall'Automobile Club d'Italia, di cui uno con funzioni di supplente". 4. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli automobile club possono essere svolte esclusivamente le attivita' dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso. Nei locali sede degli uffici delle societa' e delle imprese che esercitano l'attivita' di cui all'art. 1 della citata legge n. 264 del 1991 possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto. Art. 3. - 1. All'art. 7, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni". 2. All'art. 92, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni". 3. Il comma 3 dell'art. 92 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 e sostituito dal seguente: "3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarita' nel rilascio della ricevuta e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila". 4. Il comma 4 dell'art. 7 della citata legge n. 264 del 1991 e' abrogato. Art. 4. - 1. L'art. 10 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Disposizioni transitorie). - 1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'attivita' di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneita' professionale previsti dall'art. 5. 2. Nel caso in cui l'attivita' di cui al comma 1 sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni, l'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5 puo' essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio. 3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attivita' di cui al comma 1 conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneita' professionale previsti dall'art. 5, purche' attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attivita' fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 3. 4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera g). 5. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti l'Automobile Club d'Italia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato". 2. Il decreto di cui al comma 5 dell'art. 10 della citata legge n. 264 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa e' tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della citata legge n. 264 del 1991 in sostituzione di quella del dante causa, contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte del richiedente. 4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacita' fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attivita' puo' essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5 della citata legge n. 264 del 1991. 5. Nel caso di societa', a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacita' fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneita' professionale, l'attivita' puo' essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma 4, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneita' professionale. 6. I soggetti subentranti ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all'esame di cui all'art. 5 della citata legge n. 264 del 1991 producendo, in sostituzione del titolo di studio, attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3, della medesima legge n. 264 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 circa l'ammissione all'esame ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneita' professionale si applicano anche al socio e ai familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, dimostrino, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa". - La legge 4 gennaio 1994, n. 11, e' stata integrata dall'art. 2 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazione, in legge 5 gennaio 1996, n. 11, il cui testo coordinato e' il seguente: "Art. 2 (Integrazione autenticata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, e differimento dell'entrata in vigore del regolamento sul rilascio della patente di guida, nonche' proroga della validita' dei certificati di abilitazione professionale). - 1. Sono escluse dal campo di applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11, le attivita' di consulenza, per la circolazione dei mezzi destinati all'autotrasporto di cose per conto di terzi, svolte a titolo gratuito e ad esclusivo servizio delle imprese di autotrasporto rappresentante dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comitati provinciali e aderenti alle associazioni nazionali presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. 1-bis. Al comma 4, primo periodo, dell'art. 1 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, dopo le parole: "L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata" sono inserite le seguenti: "direttamente dall'Automobile club d'Italia ovvero"".