ART. 193
1. Il testo dell'articolo 337 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e'
sostituito dal seguente:
"1. L'attivita' di consulenza degli enti pubblici  non  economici  e'
disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, cosi' come modificata
e  integrata  dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11. Essa e' svolta dagli
appositi uffici dipendenti, individuati tramite elenco da  comunicare
alle  competenti  province  ed agli uffici periferici della Direzione
generale della M.C.T.C., entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente regolamento. Tale elenco deve essere aggiornato
ad ogni variazione che venga apportata allo stesso.".
 
          Nota all'art. 193:
             - Il testo della legge 8 agosto 1991 n. 264, recante  la
          "Disciplina    dell'attivita'    di   consulenza   per   la
          circolazione dei mezzi di trasporto" e' il seguente:
             "Art. 1 (Attivita' di consulenza per la circolazione dei
          mezzi di trasporto). - 1. Ai fini della presente legge, per
          attivita' di consulenza per la circolazione  dei  mezzi  di
          trasporto   si   intende   lo  svolgimento  di  compiti  di
          consulenza e di assistenza  nonche'  di  adempimenti,  come
          specificati  nella tabella A allegata alla presente legge e
          comunque ad essi connessi, relativi  alla  circolazione  di
          veicoli  e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso
          per incarico di qualunque soggetto interessato.
             Art.  2  (Sviluppo  programmato  del  settore).   -   1.
          L'attivita'  di consulenza per la circolazione dei mezzi di
          trasporto  e'  esercitata  da   imprese   o   da   societa'
          autorizzate  dalla provincia. Non si applica l'art. 115 del
          testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,  approvato
          con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
             2.  Al  fine  di  assicurare  uno  sviluppo  del settore
          ordinato  e  compatibile  con  le  effettive  esigenze  del
          contesto  socio-economico,  il  Ministro dei trasporti, con
          proprio  decreto,  sentite  le  associazioni  di  categoria
          maggiormente    rappresentative    a   livello   nazionale,
          definisce, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore   della   presente   legge,   i   criteri   per   la
          programmazione  numerica,  a  livello  provinciale   e   in
          rapporto  con  l'indice  provinciale  della  motorizzazione
          civile, delle autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'
          di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
             3.  Le  Province, sentiti i Comuni, definiscono, entro i
          successivi novanta giorni, il programma  provinciale  delle
          autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita' di consulenza
          per la circolazione dei mezzi di trasporto.
             Art. 3 (Autorizzazione all'esercizio  dell'attivita'  di
          consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. - 1.
          Nel  quadro  dello  sviluppo programmato del settore di cui
          all'art. 2, l'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'
          di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e'
          rilasciata,  dalla  provincia, al titolare dell'impresa che
          sia in possesso dei seguenti requisiti:
               a)  sia  cittadino  italiano  o cittadino di uno degli
          Stati membri della Comunita' economica europea residente in
          Italia;
               b) abbia raggiunto la maggiore eta';
               c) non abbia riportato condanne per delitti contro  la
          pubblica  amministrazione,  contro  l'amministrazione della
          giustizia,  contro  la  fede  pubblica,  contro  l'economia
          pubblica,  l'industria e il commercio, ovvero per i delitti
          di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648
          e 648-bis dei codice penale, per il delitto di emissione di
          assegno senza provvista di cui all'art. 2  della  legge  15
          dicembre  1990,  n.  386, o per qualsiasi altro delitto non
          colposo per  il  quale  la  legge  preveda  la  pena  della
          reclusione  non  inferiore,  nel  minimo, a due anni e, nel
          massimo, a cinque  anni,  salvo  che  non  sia  intervenuta
          sentenza definitiva di riabilitazione;
               d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di
          sicurezza personali o a misure di prevenzione;
               e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato
          fallito,  ovvero  non  sia in corso, nei suoi confronti, un
          procedimento per dichiarazione di fallimento;
               f)  sia  in  possesso  dell'attestato   di   idoneita'
          professionale di cui all'art. 5;
               g)  disponga  di locali idonei e di adeguata capacita'
          finanziaria valutati  alla  stregua  di  criteri  definiti,
          entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  dal  Ministro  dei  trasporti  con
          proprio  decreto,  sentite  le  associazioni  di  categoria
          maggiormente rappresentative a livello nazionale.
             2. Nel caso di  societa',  l'autorizzazione  di  cui  al
          comma  1  e'  rilasciata  alla  societa'.  A  tale  fine, i
          requisiti di cui alle lettere a), b),  c),  d)  ed  e)  del
          comma 1 devono essere posseduti:
               a)  da  tutti  i  soci, quando trattasi di societa' di
          persone;
               b) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa'
          in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
               e)  dagli  amministratori,  per  ogni  altro  tipo  di
          societa'.
             3.  Nel  caso  di  societa',  il  requisito  di cui alla
          lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno  uno
          dei  soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e
          il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere
          posseduto dalla societa'.
             4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1  e'
          subordinato     al     contestuale     deposito,     presso
          l'amministrazione provinciale, di una  cauzione  pecuniaria
          di entita' determinata, entro centottanta giorni dalla data
          di  entrata in vigore della presente legge, con decreto del
          Ministro dei trasporti di concerto  con  i  Ministri  della
          marina  mercantile  e  delle finanze, nonche' al versamento
          del contributo una tantum di cui al comma 4 dell'art. 8.
             "Art.   4   (Responsabilita'  professionale).  -  1.  La
          responsabilita'     professionale      per      l'esercizio
          dell'attivita'  di consulenza per la circolazione dei mezzi
          di trasporto grava sul  titolare  dell'impresa  individuale
          ovvero,  nel  caso  di  societa',  sui soci in possesso del
          requisito di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 3.
             2. Ferma restando la  responsabilita'  professionale  di
          cui  al  comma  1,  l'impresa  o la societa' che esercitano
          attivita' di consulenza per la circolazione  dei  mezzi  di
          trasporto  possono avvalersi, per gli adempimenti puramente
          esecutivi anche presso uffici pubblici di dipendenti non in
          possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), f) e  g)
          del comma 1 dell'art. 3.
             Art.    5    (Attestato   di   idoneita'   professionale
          all'esercizio   dell'attivita'   di   consulenza   per   la
          circolazione  dei  mezzi di trasporto). - 1. L'attestato di
          idoneita'  professionale  all'esercizio  dell'attivita'  di
          consulenza  per  la  circolazione dei mezzi di trasporto e'
          rilasciato dalla Direzione  generale  della  motorizzazione
          civile  dei  trasporti  in  concessione  del  Ministero dei
          trasporti, previo superamento  di  un  esame  di  idoneita'
          svolto  davanti  ad apposite commissioni istituite, su base
          regionale,  con  decreto  del   presidente   della   giunta
          regionale e composte da:
               a)  un rappresentante del Ministero dei trasporti, con
          funzioni  di  presidente,  designato  dal   Ministero   dei
          trasporti  fra  i  dirigenti  o i funzionari con qualifiche
          equiparate della Direzione  generale  della  motorizzazione
          civile e dei trasporti in concessione;
               b)   un  rappresentante  del  Ministero  della  marina
          mercantile  ed  un  rappresentante  del   Ministero   delle
          finanze,  designati dai Ministri competenti fra i dirigenti
          o i funzionari con qualifiche equiparate  delle  rispettive
          amministrazioni;
               c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo
          degli  autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui
          alla  legge  6  giugno   1974,   n.   298,   e   successive
          modificazioni  e integrazioni, designato dal presidente del
          comitato fra i componenti;
               d) due rappresentanti designati dalle associazioni  di
          categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
             2.  Possono essere ammessi all'esame di idoneita' di cui
          al comma 1, previo pagamento di un diritto di segreteria il
          cui  importo  e'  annualmente  stabilito  con  decreto  del
          Ministro  dei  trasporti  di  concerto con i Ministri della
          marina mercantile e delle  finanze,  coloro  che  siano  in
          possesso  dei  requisiti di cui alle lettere a), b), c), d)
          ed e) del comma 1 dell'art. 3  nonche'  di  un  diploma  di
          istruzione superiore di secondo grado o equiparato.
             3.  Le  sessioni  di esame sono annuali e si svolgono in
          ogni capoluogo di regione  secondo  modalita'  e  programmi
          stabiliti   con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  di
          concerto con i Ministri della  marina  mercantile  e  delle
          finanze.  L'esame  consiste  in una prova scritta basata su
          quesiti a  risposta  multipla  predeterminata  vertenti  su
          nozioni  di  disciplina  della  circolazione  stradale,  di
          legislazione  sull'autotrasporto,   di   disciplina   della
          navigazione  e  legislazione complementare, di legislazione
          sul pubblico registro  automobilistico  e  di  legislazione
          tributaria  afferente  al  settore.   L'elenco completo dei
          quesiti e delle risposte deve essere messo  a  disposizione
          degli  interessati  almeno sessanta giorni prima della data
          fissata per l'esame.
             4. L'esame di  idoneita'  di  cui  al  comma  1  non  e'
          richiesto   per   i   dirigenti  preposti  agli  uffici  di
          assistenza automobilistica degli automobile club che  siano
          in servizio da almeno quindici anni.
             Art.   6   (Registro   giornale).   -   1.  Il  titolare
          dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di
          trasporto o,  nel  caso  di  societa',  gli  amministratori
          redigono  un  registro-giornale  che indica gli elementi di
          identificazione del committente e del mezzo  di  trasporto,
          la  data e la natura dell'incarico, nonche' gli adempimenti
          cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di
          essere messo in uso, e' numerato progressivamente  in  ogni
          pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'art. 2215 del
          codice  civile.    Esso  e' inoltre vidimato annualmente ai
          sensi dell'art. 2216 del  codice  civile  ed  e'  tenuto  a
          disposizione  delle  autorita' competenti per il controllo,
          nonche' delle autorita' che, per motivi d'istituto, debbano
          individuare i committenti delle operazioni.
             Art.  7  (Ricevute  di   consegna   del   documento   di
          circolazione  del  mezzo  di  trasporto  o del documento di
          abilitazione alla guida). - 1.  L'impresa o la societa'  di
          consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi di trasporto,
          quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto,
          o il documento di abilitazione alla  guida  venga  ad  esse
          consegnato  per  gli  adempimenti di competenza, rilasciano
          all'interessato una ricevuta conforme a  modello  approvato
          dal  Ministro  dei  trasporti,  con  proprio decreto, entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.
             2. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli
          effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto
          o  il  documento  di  abilitazione alla guida per la durata
          massima di quindici giorni dalla  data  del  rilascio,  che
          deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale
          di cui all'art. 6.
             3.   L'impresa  o  la  societa'  di  consulenza  per  la
          circolazione dei mezzi di trasporto pongono a  disposizione
          dell'interessato,  entro quindici giorni dal rilascio della
          ricevuta di cui al comma 1, l'estratto di cui  all'art.  60
          del   testo   unico  delle  norme  sulla  disciplina  della
          circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
             4. Ogni abuso nel rilascio  della  ricevuta  di  cui  al
          comma   1   comporta,   salva   in  ogni  caso  l'eventuale
          responsabilita'    penale    e    civile,     la     revoca
          dell'autorizzazione   di  cui  all'art.  3.  La  violazione
          dell'obbligo  di  cui  al comma 3 e' punita con la sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
          a lire un milione.
             Art. 8 (Tariffe). - 1. Le tariffe minime e, massime  per
          l'attivita'  di consulenza per la circolazione dei mezzi di
          trasporto  sono  stabilite  annualmente  con  decreto   del
          Ministro  dei  trasporti,  su conforme deliberazione di una
          commissione nominata con decreto del Ministro dei trasporti
          e composta da:
               a) due rappresentanti del Ministero dei trasporti,  di
          cui  uno  con funzioni di presidente ed uno con funzioni di
          supplente  designati  dal  Ministro  dei  trasporti  fra  i
          dirigenti  o  i  funzionari con qualifiche equiparate della
          Direzione  generale  della  motorizzazione  civile  e   dei
          trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;
               b)  due  rappresentanti  del  Ministero  della  marina
          mercantile, di cui uno con funzioni di supplente, designati
          dal Ministro della marina mercantile fra i  dirigenti  o  i
          funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;
               c)  due rappresentanti del Ministero delle finanze, di
          cui uno con funzioni di supplente, designati  dal  Ministro
          delle finanze fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche
          equiparate del Ministero;
               d) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali
          di  categoria  maggiormente rappresentative, di cui due con
          funzioni di supplente.
             2. I componenti della commissione  di  cui  al  comma  1
          durano  in  carica  tre  anni.  La  commissione  delibera a
          maggioranza dei componenti.
             3. La vigilanza sul  rispetto  delle  tariffe  minime  e
          massime  di  cui  al comma 1 e' esercitata dalle province e
          dai comuni. Le tariffe minime e massime di cui al comma 1 e
          quelle  praticate  dall'impresa   o   dalla   societa'   di
          consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di trasporto
          devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei
          locali dell'impresa o  della  societa'  di  consulenza  ove
          vengono acquisiti gli incarichi dei committenti.
             4.  All'atto  del  rilascio  dell'autorizzazione  di cui
          all'art. 3, il  titolare  dell'impresa  o  da  societa'  di
          consulenza  per la circolazione dei mezzi di trasporto sono
          tenuti a versare un contributo una tantum il cui importo e'
          determinato con decreto adottato dal Ministro dei trasporti
          di concerto con il Ministro del tesoro in  misura  tale  da
          assicurare   la   copertura   degli   oneri  derivanti  dal
          funzionamento della commissione di cui al comma 1.
             Art. 9 (Vigilanza e sanzioni). -  1.  Le  province  e  i
          comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.
             2.  Il  presidente  della provincia, anche su iniziativa
          dei comuni,  emana,  in  caso  di  accertate  irregolarita'
          nell'esercizio   dell'attivita'   di   consulenza   per  la
          circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle
          tariffe minime e massime stabilite ai  sensi  dell'art.  8,
          atto   di   diffida.   Ove  siano  accertate  irregolarita'
          persistenti    o   ripetute,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa, del pagamento  di  una  somma  da  lire  un
          milione  a  lire  cinque  milioni e l'autorizzazione di cui
          all'art. 3 e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
             3. Oltre che nel caso di cui al  comma  4  dell'art.  7,
          l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza
          per  la  circolazione  dei  mezzi  di trasporto e' revocata
          quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 e  quando
          siano  accertati  gravi  abusi.    In  quest'ultimo caso si
          applica altresi' la sanzione amministrativa  del  pagamento
          di  una  somma  da  lire  due milioni a lire dieci milioni,
          salva l'eventuale responsabilita' civile e penale.
             4. Chiunque esercita l'attivita' di  consulenza  per  la
          circolazione   dei  mezzi  di  trasporto  senza  essere  in
          possesso della prescritta autorizzazione e' punito  con  la
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          cinque milioni a lire venti milioni. Ove  difetti  altresi'
          l'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5 si
          applica l'art. 348 del codice penale.
             Art. 10 (Omissis)".
             -  Il  testo  della  legge 4 gennaio 1994, n. 11 recante
          "Adeguamento della disciplina dell'attivita' di  consulenza
          per   la  circolazione  dei  mezzi  di  trasporto  e  della
          certificazione per conto terzi" e' il seguente:
             "Art. 1. - 1. La Legge 8 agosto 1991, n. 264, si applica
          anche alle attivita'  di  rilascio  di  certificazione  per
          conto  di  terzi  e  agli  adempimenti ad esse connessi, se
          previsti, alla data  di  entrata  in  vigore  della  stessa
          legge,  nella  licenza  rilasciata  dal  questore  ai sensi
          dell'art. 115 del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
          773, per il disbrigo di pratiche automobilistiche.
             2. L'attivita' indicata al numero  1)  della  tabella  3
          allegata  alla  legge  1  dicembre  1986,  n.  870,  e'  di
          esclusiva competenza delle autoscuole.
             3. L'attivita' di  consulenza  per  la  circolazione  di
          mezzi  di trasporto e' esercitata da imprese e societa', ai
          sensi  della  citata  legge  n.  264  del  1991,   nonche',
          limitatamente   alle   funzioni   di   assistenza   e  agli
          adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti
          di guida e i certificati di abilitazione professionale alla
          guida  di  mezzi  di  trasporto,  dalle  autoscuole.  Nello
          svolgimento  della  suddetta  attivita'  si  applicano alle
          autoscuole le disposizioni di cui alla citata legge n.  264
          del 1991.
             4.  L'attivita'  di  consulenza  per la circolazione dei
          mezzi di trasporto esercitata dagli  uffici  in  regime  di
          concessione  o  di convenzionamento con gli automobile club
          istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 e'
          soggetta all'autorizzazione prevista dalla citata legge  n.
          264   del   1991.   L'autorizzazione  e'  rilasciata  dalla
          provincia, nel rispetto  del  programma  provinciale  delle
          autorizzazioni  di  cui  all'art.  2, comma 3, della citata
          legge n. 264 del 1991, su  richiesta  dell'automobile  club
          competente,  direttamente  a  tale  ente  in relazione agli
          uffici   dallo   stesso   specificamente   indicati   nella
          richiesta,  purche'  i  soggetti  designati  quali titolari
          degli  uffici  stessi  siano  in  possesso  dei   requisiti
          previsti  dall'art.  3  della citata legge n. 264 del 1991,
          nonche' dell'attestato di idoneita'  professionale  di  cui
          all'art.   5   della   stessa  legge.  All'automobile  club
          competente si applica l'art.  9 della citata legge  n.  264
          del 1991.
             Art.  2.  - 1. All'art. 2, comma 2, della legge 8 agosto
          1991, n.   264, la parola: "sentite"  e'  sostituita  dalla
          seguente:  "sentiti";  e  dopo  le parole: "associazioni di
          categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale"
          sono inserite le seguenti: "e l'Automobile Club d'Italia".
             2. All'art. 5, comma 1, della citata legge  n.  264  del
          1991, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
               "d-bis)  un  rappresentante designato dagli automobile
          club".
             3. All'art. 8, comma 1, della citata legge  n.  264  del
          1991, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
               "d-bis)  due  rappresentanti designati dall'Automobile
          Club d'Italia, di cui uno con funzioni di supplente".
             4. Nei locali sede  degli  uffici  dell'Automobile  Club
          d'Italia  (ACI)  e  degli  automobile  club  possono essere
          svolte esclusivamente le attivita' dirette al conseguimento
          dei fini istituzionali dell'ACI  stesso.  Nei  locali  sede
          degli  uffici delle societa' e delle imprese che esercitano
          l'attivita' di cui all'art. 1 della citata legge n. 264 del
          1991 possono essere svolti esclusivamente servizi  relativi
          alla circolazione dei mezzi di trasporto.
             Art.  3.  - 1. All'art. 7, comma 2, della legge 8 agosto
          1991, n.  264, le parole: "quindici giorni" sono sostituite
          dalle seguenti:  "trenta giorni".
             2. All'art. 92, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          aprile  1992,  n.  285,  le  parole: "quindici giorni" sono
          sostituite dalle seguenti:  "trenta giorni".
             3.  Il  comma  3  dell'art.  92   del   citato   decreto
          legislativo n. 285 del 1992 e sostituito dal seguente:
             "3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta e' punito
          con  la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma
          da  lire  cinquecentomila  a   lire   due   milioni.   Alla
          contestazione  di  tre  violazioni nell'arco di un triennio
          consegue la revoca dell'autorizzazione di  cui  all'art.  3
          della   legge   8   agosto  1991,  n.     264.  Ogni  altra
          irregolarita' nel rilascio della ricevuta e' punita con  la
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          centomila a lire quattrocentomila".
             4. Il comma 4 dell'art. 7 della citata legge n. 264  del
          1991 e' abrogato.
             Art.  4.  -  1.  L'art. 10 della legge 8 agosto 1991, n.
          264, e' sostituito dal seguente:
             "Art. 10 (Disposizioni transitorie). -  1.  Coloro  che,
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge,
          esercitano effettivamente da oltre tre anni, sulla base  di
          licenza  rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del
          testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato
          con regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  l'attivita'  di
          disbrigo  di  pratiche  automobilistiche  o  gestiscono  in
          regime  di  concessione  o  di  convenzionamento  con   gli
          automobile   club  uffici  di  assistenza  automobilistica,
          conseguono, a  domanda,  l'autorizzazione  da  parte  della
          provincia   anche   in  difetto  del  titolo  di  studio  e
          dell'attestato   di   idoneita'   professionale    previsti
          dall'art. 5.
             2.  Nel  caso  in  cui l'attivita' di cui al comma 1 sia
          esercitata   effettivamente   da   almeno   cinque    anni,
          l'attestato  di  idoneita'  professionale di cui all'art. 5
          puo' essere ottenuto, a domanda del  soggetto  interessato,
          anche in difetto del richiesto titolo di studio.
             3.  Coloro  che,  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  non  abbiano  maturato  i  tre  anni   di
          esercizio  effettivo  dell'attivita'  di  cui  al  comma  1
          conseguono, a  domanda,  l'autorizzazione  da  parte  della
          provincia   anche   in  difetto  del  titolo  di  studio  e
          dell'attestato   di   idoneita'   professionale    previsti
          dall'art.  5,  purche'  attestino  di  aver frequentato con
          profitto un corso di formazione professionale nella prima o
          nella seconda sessione utile. I medesimi  soggetti  possono
          proseguire  comunque  l'esercizio  dell'attivita'  fino  al
          conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 3.
             4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di  cui  ai
          commi  1  e  3  del  presente  articolo,  si  prescinde dal
          possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1,  lettera
          g).
             5. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati secondo le
          modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti,
          sentiti  l'Automobile  Club  d'Italia  e le associazioni di
          categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale,
          senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato".
             2. Il decreto di cui  al  comma  5  dell'art.  10  della
          citata  legge  n. 264 del 1991, come sostituito dal comma 1
          del presente articolo,  e'  emanato  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge.
             3.  Nel  caso di trasferimento del complesso aziendale a
          titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa e'
          tenuto  a  richiedere  a   proprio   favore   il   rilascio
          dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della citata legge n.
          264  del  1991  in  sostituzione di quella del dante causa,
          contestualmente    alla     revoca     di     quest'ultima,
          l'autorizzazione  e'  rilasciata  previo  accertamento  del
          possesso dei prescritti requisiti da parte del richiedente.
             4. In caso di  decesso  o  di  sopravvenuta  incapacita'
          fisica  del  titolare dell'impresa individuale, l'attivita'
          puo' essere  proseguita  provvisoriamente  per  il  periodo
          massimo  di  due  anni,  prorogabile  per  un altro anno in
          presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi
          causa del titolare medesimo, i  quali  entro  tale  periodo
          devono  dimostrare  di essere in possesso dell'attestato di
          idoneita'  professionale  di  cui  all'art.  5 della citata
          legge n. 264 del 1991.
             5. Nel caso di societa',  a  seguito  di  decesso  o  di
          sopravvenuta     incapacita'    fisica    del    socio    o
          dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneita'
          professionale,   l'attivita'   puo'    essere    proseguita
          provvisoriamente  per  lo stesso periodo di cui al comma 4,
          entro il quale un altro socio  o  un  altro  amministratore
          devono  dimostrare  di essere in possesso dell'attestato di
          idoneita' professionale.
             6. I soggetti subentranti ai sensi dei commi 4 e  5  del
          presente articolo, nel caso in cui non posseggano il titolo
          di  studio  richiesto,  possono essere ammessi all'esame di
          cui  all'art.  5  della  citata  legge  n.  264  del   1991
          producendo, in sostituzione del titolo di studio, attestato
          di  partecipazione  al corso di formazione professionale di
          cui all'art. 10, comma 3, della medesima legge n.  264  del
          1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
             7.  Le disposizioni di cui al comma 6 circa l'ammissione
          all'esame  ai  fini  del  conseguimento  dell'attestato  di
          idoneita'  professionale  si  applicano anche al socio e ai
          familiari del titolare che,  con  atti  certi  e  documenti
          probanti,  dimostrino,  entro  il termine di due anni dalla
          data di entrata in vigore della  presente  legge,  di  aver
          coadiuvato,  alla  data  del  5 settembre 1991, il titolare
          stesso nella conduzione dell'impresa".
             - La legge 4 gennaio 1994, n.  11,  e'  stata  integrata
          dall'art.  2  del  decreto-legge  25 novembre 1995, n. 501,
          convertito con modificazione, in legge 5 gennaio  1996,  n.
          11, il cui testo coordinato e' il seguente:
             "Art.  2  (Integrazione autenticata dalla legge 8 agosto
          1991, n.  264, e differimento dell'entrata  in  vigore  del
          regolamento  sul  rilascio  della patente di guida, nonche'
          proroga della validita'  dei  certificati  di  abilitazione
          professionale). - 1. Sono escluse dal campo di applicazione
          della  legge  8  agosto 1991, n. 264, come modificata dalla
          legge 4 gennaio 1994, n. 11, le  attivita'  di  consulenza,
          per  la  circolazione dei mezzi destinati all'autotrasporto
          di cose per conto di terzi, svolte a titolo gratuito  e  ad
          esclusivo   servizio   delle   imprese   di   autotrasporto
          rappresentante  dalle  associazioni  di   categoria   degli
          autotrasportatori  presenti, alla data di entrata in vigore
          del presente decreto, nei comitati provinciali  e  aderenti
          alle  associazioni nazionali presenti nel comitato centrale
          per l'albo degli autotrasportatori  di  cui  alla  legge  6
          giugno 1974, n. 298.
             1-bis.  Al  comma  4,  primo  periodo, dell'art. 1 della
          legge 4 gennaio 1994, n. 11, dopo le  parole:  "L'attivita'
          di  consulenza  per  la circolazione dei mezzi di trasporto
          esercitata"  sono  inserite  le   seguenti:   "direttamente
          dall'Automobile club d'Italia ovvero"".