ART. 194
1. All'articolo 338  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  Al  comma  1  le  parole  da:  ", comma 4" a: "dall'inoltro della
domanda." sono sostituite dalle seguenti: "del  codice,  rilascia  il
duplicato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa.";
b) I commi 2 e 3 sono soppressi.