ART. 196
1. All'articolo 344  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  Al  comma  1 le parole da: "deve" a: "prescritto" sono sostituite
dalle seguenti: "devono  essere  apposti  in  modo  ben  visibile,  i
contrassegni  in  materiale  retroriflettente,  riportanti in cifre i
limiti di velocita' prescritti";
b) Al comma 2 le parole:  "Il  contrassegno"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Ogni contrassegno";
c)  Al  comma  3  dopo  le  parole:  "Ministero  dei  trasporti" sono
aggiunte, ogni volta, le seguenti: "e della navigazione".