ART. 197
1. All'articolo 345, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e'
apportata la seguente modificazione:
a) Il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "In  sede  di
approvazione  e'  disposto  che per gli accertamenti della velocita',
qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al  valore  rilevato  sia
applicata  una  riduzione  pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella
riduzione e' compresa anche la tolleranza  strumentale.  Non  possono
essere  impiegate,  per  l'accertamento dell'osservanza dei limiti di
velocita', apparecchiature con tolleranza  strumentale  superiore  al
5%.".