ART. 197 1. All'articolo 345, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "In sede di approvazione e' disposto che per gli accertamenti della velocita', qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione e' compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocita', apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.".