ART. 199
1. All'articolo 354  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1
A) la parola: "autorimessa" e' sostituita dalla seguente:  "rimessa";
B) alla lettera g) le parole da: "con decreto" a: "Gazzetta Ufficiale
della   repubblica"   sono   sostituite   dalle   seguenti:  "con  il
disciplinare di cui al comma 2.";
b) Al comma 2 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono  aggiunte
le seguenti: "e della navigazione".
 
          Note all'art. 199:
             -  L'art.  8 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571. - (Norme
          per l'attuazione degli articoli 15,  ultimo  comma,  e  17,
          penultimo  comma,  della  legge  24  novembre 1981, n. 689,
          concernente modifiche al sistema penale) cosi' recita:
             Art. 8. - Limitatamente ai casi di sequestro di  veicoli
          a  motore  e  di  natanti,  il  pubblico  ufficiale  che ha
          proceduto al sequestro, se riconosce che non e' possibile o
          non conviene custodire il veicolo a  motore  o  il  natante
          presso uno degli uffici di cui al primo comma dell'articolo
          precedente,  puo'  disporre  che la custodia avvenga presso
          soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e  dai
          comandanti  di  porto capi di circondario qualora si tratti
          di natanti, ovvero puo' disporre che la stessa  avvenga  in
          luogo  diverso  nominando  il custode ed informando il capo
          dell'ufficio ovvero il dipendente preposto al  servizio  ai
          sensi del secondo comma del precedente art. 7.
             I  prefetti  e i comandanti di porto capi di circondario
          provvedono, annualmente, alla ricognizione dei soggetti  di
          cui  al  comma  precedente ai quali puo' essere affidata la
          custodia dei veicoli a motore e dei  natanti  sottoposti  a
          sequestro.
             Il  trasporto  del veicolo a motore al luogo di custodia
          deve  essere   eseguito   secondo   le   prescrizioni   del
          funzionario  o  agente  che, in relazione alla natura della
          violazione, alle circostanze di tempo e di  luogo,  nonche'
          alle   esigenze   di  sicurezza  della  circolazione,  puo'
          disporre  anche  la  rimozione  del  mezzo  sequestrato   o
          l'accompagnamento  con  scorta,  o  l'obbligo  di osservare
          itinerari  prestabiliti.  Il  trasporto  del   natante   e'
          eseguito secondo le prescrizioni del pubblico ufficiale che
          ha  proceduto  al sequestro e con l'eventuale ausilio degli
          ormeggiatori  e  del  pilota  del  porto  e   sentito,   se
          necessario, l'ente tecnico.
             Nel processo verbale di consegna al custode, deve essere
          fatta  descrizione  del  veicolo o del natante sequestrato,
          con  indicazione  dello  stato  d'uso.  Il  verbale   deve,
          altresi'  contenere  menzione  espressa  degli avvertimenti
          rivolti al custode  circa  l'obbligo  di  conservare  e  di
          presentare   il   mezzo   sequestrato   ad  ogni  richiesta
          dell'autorita' competente, nonche'  sulle  sanzioni  penali
          per   chi   trasgredisce   ai  doveri  della  custodia.  La
          compilazione del suddetto verbale sostituisce l'adempimento
          di cui al primo comma del precedente art. 5".
             1. - 7. (Omissis).
             8.  La  licenza  per  alberghi,  compresi quelli diurni,
          locande,  pensioni,  trattorie,  osterie,  caffe'  o  altri
          esercizi   in  cui  si  vendono  o  consumano  bevande  non
          alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri  giochi
          leciti,  stabilimenti  di  bagni,  esercizi  di  rimessa di
          autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86.
             9. - 18. (Omissis).
             Fino all'entrata in vigore della legge di riforma  degli
          enti  locali  territoriali, i consigli comunali determinano
          procedure e  competenze  dei  propri  organi  in  relazione
          all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
             In  relazione  alle  funzioni  attribuite  ai  comuni il
          Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza,
          puo' impartire, per il tramite del commissario del Governo,
          direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
             I provvedimenti di cui ai numeri 5),  6),  7),  8),  9),
          11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione
          al  prefetto  e devono essere sospesi, annullati o revocati
          per motivata richiesta dello stesso.
             Il diniego dei provvedimenti previsti dal  primo  comma,
          numeri  5),  6),  7),  8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), e'
          efficace solo se il prefetto esprime parere  conforme.  Con
          sentenza  24 marzo 1987, n. 77 (Gazzetta Ufficiale 1 aprile
          1987, n. 14 - 1 serie speciale), la Corte costituzionale ha
          dichiarato l'illegittimita' costituzionale del quarto comma
          dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24
          luglio 1977, n. 616, nella parte in cui non limita i poteri
          del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di
          pubblica sicurezza, nonche' del successivo quinto comma.
             - Il testo  dell'art.  2043  del  codice  civile  e'  il
          seguente:
             "Art.   2043.   (Risarcimento  per  fatto  illecito).  -
          Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad  altri  un
          danno  ingiusto,  obbliga  colui che ha commesso il fatto a
          risarcire il danno".