ART. 2

  1. Il testo dell'articolo 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e'
sostituito dal seguente:
"1. Successivamente alla classificazione di tutte le strade statali e
non  statali,  effettuata  con  le procedure previste all'articolo 2,
qualora  alcune  di esse rientrino nei casi previsti dall'articolo 2,
comma 9, del codice, si provvede alla declassificazione delle stesse,
intendendosi  come  tale  il  passaggio da una all'altra delle classi
previste dall'articolo 2, comma 6, del codice.
2. Per le strade statali la declassificazione e' disposta con decreto
del  Ministro  dei lavori pubblici, su proposta dell'A.N.A.S. o della
regione  interessata per territorio, secondo le procedure individuate
all'articolo  2, comma 2. A seguito del decreto di declassificazione,
il  Presidente  della  regione,  sulla  base dei pareri gia' espressi
nella  procedura  di declassificazione, provvede, con decreto, ad una
nuova  classificazione della strada, secondo le procedure individuate
all'articolo  2,  commi  4,  5 e 6. La decorrenza di attuazione e' la
medesima per entrambi i provvedimenti.
3.  Per  le  strade  non statali la declassificazione e' disposta con
decreto  del  Presidente  della  regione,  su proposta dei competenti
organi  regionali  o  delle  province  o  dei  comuni interessati per
territorio,  secondo le procedure indicate all'articolo 2, commi 4, 5
e  6,  in  relazione  alla  classifica  della strada. Con il medesimo
decreto  il  Presidente  della  regione,  sulla  base dei pareri gia'
espressi  nella  procedura  di declassificazione, provvede alla nuova
classificazione della strada. Il provvedimento ha effetto dall'inizio
del secondo mese successivo a quello nel quale esso e' pubblicato.
4.  I  provvedimenti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  o nel Bollettino regionale, e
trasmessi  entro un mese all'Ispettorato generale per la circolazione
e  la  sicurezza  stradale,  che  li registra nell'archivio nazionale
delle strade di cui all'articolo 226 del codice.
5. I provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall'inizio del
secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino regionale.
6.   Per   le   strade   militari   si   applicano  le  procedure  di
declassificazione previste per le strade statali, mediante emanazione
di decreto da parte del Ministro della difesa su proposta del Comando
Regione  Militare  territoriale,  previo  parere  dell'organo tecnico
militare competente."
 
          Note all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 2 comma 4 del  nuovo  Codice  della
          strada e' il seguente:
             (Omissis).
             "4.   E'   denominata   strada  di  servizio  la  strada
          affiancata ad  una  strada  principale  (autostrada  strada
          extraurbana principale strada urbana di scorrimento) avente
          la  funzione  di  consentire  la sosta ed il raggruppamento
          degli  accessi  dalle  proprieta'  laterali   alla   strada
          principale  e  viceversa  nonche' il movimento e la manovra
          dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa".
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 2, comma 9, del nuovo
          Codice della strada:
             "9. Quando le strade non corrispondono  piu'  all'uso  e
          alle tipologie di collegamento previste sono declassificate
          dal  Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo
          le rispettive competenze, acquisiti i pareri  indicati  nel
          comma  8.  I casi e le procedure per tale declassificazione
          sono indicati dal Regolamento".