ART. 203 
 
  1. All'articolo 360, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.  495,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) Il segno  di  interpunzione  <due  punti>  e'  sostituito  dal
seguente: "punto" ed e' aggiunto in fine il  seguente  periodo:  "Una
competizione ciclistica o  atletica  in  corso  di  svolgimento  puo'
essere  indicata  con  analoghi  cartelli  riportanti  le  iscrizioni
"INIZIO GARA......." e "FINE GARA......." con le modalita' prescritte
nel provvedimento di autorizzazione della gara.".