ART. 203 1. All'articolo 360, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il segno di interpunzione <due punti> e' sostituito dal seguente: "punto" ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Una competizione ciclistica o atletica in corso di svolgimento puo' essere indicata con analoghi cartelli riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA......." e "FINE GARA......." con le modalita' prescritte nel provvedimento di autorizzazione della gara.".