ART. 205
1. All'articolo 364, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre  1992,  n.  495,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  Le  parole:  "commi  2,  3  e  4" sono sostituite dalle seguenti:
"commi 2 e 4" e le parole: "dell'articolo 2"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "degli articoli 2 e 4".
 
          Note all'art. 205:
             -  La  Legge 12 agosto 1962, n. 1839, reca: "Ratifica ed
          esecuzione  dell'accordo  europeo  relativo  al   trasporto
          internazionale,  di merci pericolose su strada, con annessi
          protocollo ed allegati, adottato a Ginevra il 30  settembre
          1957".
             -  La  Legge 10 luglio 1970, n. 579 (Trasporto su strada
          di merci pericolose) e' abrogata, a decorrere dal 1 gennaio
          1993, dall'art.  231 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
             Si elencano di seguito i decreti ministeriali emanati ai
          sensi dell'art. 2 della legge n. 579 del 1970 e le relative
          materie in essi disciplinate:
             Con decreti  ministeriali  8  agosto  e  9  agosto  1980
          (Gazzetta   Ufficiale   n.   260  del  22  settembre  1980,
          supplemento  ordinario)  sono  state   emanate   norme   di
          progettazione, costruzione ed approvazione delle cisterne e
          particolari   caratteristiche   ed  accessori  dei  veicoli
          cisterna da adibire al trasporto su strada  rispettivamente
          di  materie pericolose che presentano pericolo di incendio,
          di materie tossiche e corrosive.
             Con  decreto  ministeriale  11  agosto  1980   (Gazzetta
          Ufficiale  n.    260  del  22  settembre  1980, supplemento
          ordinario) e' stato  approvato  il  tipo  di  cisterna,  le
          specifiche  per  giunzioni saldate, i materiali, il modello
          del libretto, il modello della dichiarazione di conformita'
          del veicolo cisterna, il  modello  della  dichiarazione  di
          conformita' della cisterna.
             Con  decreto  ministeriale  5  novembre  1981  (Gazzetta
          Ufficiale  n.    326  del  26  novembre  1981)   e'   stata
          determinata  la  competenza in materia di prove e verifiche
          di approvazione e revisione delle cisterne per infiammabili
          costruite  in  base  alle  norme  preesistenti  al  decreto
          ministeriale 8 agosto 1980.
             Con  decreto  ministeriale  15  settembre 1982 (Gazzetta
          Ufficiale n.  27 del 1 ottobre 1982) e' stato  disposto  il
          parziale   adeguamento  alle  norme  adottate  con  decreto
          ministeriale 9 agosto 1980 delle cisterne costruite in base
          a norme preesistenti. Materie pericolose appartenenti  alle
          classi 6.1 e 8.
             Con   altro   decreto  ministeriale  16  settembre  1982
          (Gazzetta Ufficiale n. 271 del 1  ottobre  1982)  e'  stato
          disposto  il  parziale  adeguamento alle norme adottate con
          decreto ministeriale 8 agosto 1980 delle cisterne costruite
          in  base   a   norme   preesistenti.   Materie   pericolose
          appartenenti alle classe 3, 4.1m 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 e 8.
             Con  decreto  ministeriale  28  settembre 1982 (Gazzetta
          Ufficiale n.   280 del 11  ottobre  1982),  modificato  dal
          decreto  ministeriale 31 maggio 1984 (Gazzetta Ufficiale 23
          giugno 1984, n. 172), sono stati disposti la revisione e il
          rilascio del libretto mod. MC  813  alle  cisterne  per  il
          trasporto  di  materie pericolose costruite ed approvate in
          base alle norme preesistenti a quelle emanate con i decreti
          ministeriali 8 e 9 agosto 1980.
             Con decreto  ministeriale  20  novembre  1982  (Gazzetta
          Ufficiale   n.     345  del  16  dicembre  1982)  e'  stata
          disciplinata la immissione  in  circolazione,  fino  al  30
          giugno  1983,  di cisterne destinate al trasporto su strada
          di materie pericolose appartenenti alla classe 6.1 (materie
          tossiche) e classe 8 (materie  corrosive).  Il  termine  e'
          stato  prorogato  al  31  dicembre 1983 dall'articolo unico
          decreto ministeriale 21 giugno 1983 (Gazzetta Ufficiale  19
          luglio 1983, n.  196).
             Con   altro   decreto   ministeriale  27  novembre  1982
          (Gazzetta Ufficiale n. 5  del  6  gennaio  1983)  e'  stata
          disciplinata  la  immissione  in  circolazione  fino  al 30
          giugno 1983 di cisterne, destinate al trasporto  su  strada
          di materie pericolose appartenenti alle classi 3, 4.1, 4.2,
          4.3,   5.1,   5.2,  costruite  in  conformita'  a  progetti
          approvati anteriormente al 22 settembre  1982,  sulla  base
          della  normativa  preesistente  al  decreto  ministeriale 8
          agosto 1980.  Il predetto termine del  30  giugno  1983  e'
          stato   prorogato   al   31   dicembre   1983  dal  decreto
          ministeriale 28 giugno 1983 (Gazzetta Ufficiale  20  luglio
          1983,  n.  197).  Inoltre  l'allegato  tecnico  al  decreti
          ministeriale  8  agosto  1980,  sopra  citato,   e'   stato
          modificato dal decreto ministeriale 10 marzo 1983 (Gazzetta
          Ufficiale  21 luglio 1983, n. 199) dal decreto ministeriale
          8 novembre 1985 (Gazzetta Ufficiale 26  novembre  1985,  n.
          278)  e  dal decreto ministeriale 24 gennaio 1986 (Gazzetta
          Ufficiale 19 febbraio 1986, n. 41).