ART. 205 1. All'articolo 364, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le parole: "commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 4" e le parole: "dell'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 2 e 4".
Note all'art. 205: - La Legge 12 agosto 1962, n. 1839, reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale, di merci pericolose su strada, con annessi protocollo ed allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957". - La Legge 10 luglio 1970, n. 579 (Trasporto su strada di merci pericolose) e' abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 1993, dall'art. 231 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Si elencano di seguito i decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 579 del 1970 e le relative materie in essi disciplinate: Con decreti ministeriali 8 agosto e 9 agosto 1980 (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 22 settembre 1980, supplemento ordinario) sono state emanate norme di progettazione, costruzione ed approvazione delle cisterne e particolari caratteristiche ed accessori dei veicoli cisterna da adibire al trasporto su strada rispettivamente di materie pericolose che presentano pericolo di incendio, di materie tossiche e corrosive. Con decreto ministeriale 11 agosto 1980 (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 22 settembre 1980, supplemento ordinario) e' stato approvato il tipo di cisterna, le specifiche per giunzioni saldate, i materiali, il modello del libretto, il modello della dichiarazione di conformita' del veicolo cisterna, il modello della dichiarazione di conformita' della cisterna. Con decreto ministeriale 5 novembre 1981 (Gazzetta Ufficiale n. 326 del 26 novembre 1981) e' stata determinata la competenza in materia di prove e verifiche di approvazione e revisione delle cisterne per infiammabili costruite in base alle norme preesistenti al decreto ministeriale 8 agosto 1980. Con decreto ministeriale 15 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1 ottobre 1982) e' stato disposto il parziale adeguamento alle norme adottate con decreto ministeriale 9 agosto 1980 delle cisterne costruite in base a norme preesistenti. Materie pericolose appartenenti alle classi 6.1 e 8. Con altro decreto ministeriale 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 271 del 1 ottobre 1982) e' stato disposto il parziale adeguamento alle norme adottate con decreto ministeriale 8 agosto 1980 delle cisterne costruite in base a norme preesistenti. Materie pericolose appartenenti alle classe 3, 4.1m 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 e 8. Con decreto ministeriale 28 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 11 ottobre 1982), modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 1984 (Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1984, n. 172), sono stati disposti la revisione e il rilascio del libretto mod. MC 813 alle cisterne per il trasporto di materie pericolose costruite ed approvate in base alle norme preesistenti a quelle emanate con i decreti ministeriali 8 e 9 agosto 1980. Con decreto ministeriale 20 novembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 345 del 16 dicembre 1982) e' stata disciplinata la immissione in circolazione, fino al 30 giugno 1983, di cisterne destinate al trasporto su strada di materie pericolose appartenenti alla classe 6.1 (materie tossiche) e classe 8 (materie corrosive). Il termine e' stato prorogato al 31 dicembre 1983 dall'articolo unico decreto ministeriale 21 giugno 1983 (Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1983, n. 196). Con altro decreto ministeriale 27 novembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 5 del 6 gennaio 1983) e' stata disciplinata la immissione in circolazione fino al 30 giugno 1983 di cisterne, destinate al trasporto su strada di materie pericolose appartenenti alle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, costruite in conformita' a progetti approvati anteriormente al 22 settembre 1982, sulla base della normativa preesistente al decreto ministeriale 8 agosto 1980. Il predetto termine del 30 giugno 1983 e' stato prorogato al 31 dicembre 1983 dal decreto ministeriale 28 giugno 1983 (Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1983, n. 197). Inoltre l'allegato tecnico al decreti ministeriale 8 agosto 1980, sopra citato, e' stato modificato dal decreto ministeriale 10 marzo 1983 (Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1983, n. 199) dal decreto ministeriale 8 novembre 1985 (Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1985, n. 278) e dal decreto ministeriale 24 gennaio 1986 (Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1986, n. 41).