ART. 207 1. Il testo dell'articolo 369 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "1. Le ditte interessate dalle prescrizioni emanate con i decreti di cui all'articolo 168 del codice sono soggette ai controlli, stabiliti con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., per verificare l'ottemperanza, ai fini della sicurezza, delle prescrizioni stesse. 2. I controlli hanno luogo con le stesse modalita' previste dall'articolo 80, comma 10, del codice, e dall'art. 239.".