ART. 207
1. Il testo dell'articolo 369 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e'
sostituito dal seguente:
"1. Le ditte interessate dalle prescrizioni emanate con i decreti  di
cui all'articolo 168 del codice sono soggette ai controlli, stabiliti
con  decreto  del  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione -
Direzione generale della M.C.T.C., per verificare l'ottemperanza,  ai
fini della sicurezza, delle prescrizioni stesse.
2.   I  controlli  hanno  luogo  con  le  stesse  modalita'  previste
dall'articolo 80, comma 10, del codice, e dall'art. 239.".