ART. 21 
1. L'articolo 24 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,  e'  sostituito
dal seguente: 
                    "Art. 24 (Art. 12 Cod. Str.) 
      (Segnale distintivo e norme d'uso. Intimazione dell'alt) 
1. Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i  servizi  di
polizia  stradale  usano  quando  non  sono  in  uniforme,  ai  sensi
dell'articolo 12,  comma  5,  del  codice,  e'  conforme  al  modello
stabilito   nella   figura   I.2   e   rispondente   alle    seguenti
caratteristiche: 
   a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm,
in materiale rifrangente  su  entrambe  le  facce,  avente  la  parte
centrale di colore rosso di 10 cm di diametro e la  rimanente  corona
circolare di colore bianco di 2,5 cm di larghezza; 
   b) al centro del disco lo  stemma  della  Repubblica  Italiana  di
colore nero; 
   c) indicazione dell'amministrazione di  appartenenza  dell'agente,
nella parte superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4
cm;  eventuale  specificazione  della  direzione   generale,   corpo,
servizio, ecc. nella  parte  inferiore  della  corona  circolare,  in
lettera nere alte 1 cm se disposta su una sola riga, e,  se  disposta
su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per
quella inferiore; 
   d) manico di metallo o di materiale  sintetico  di  colore  bianco
lungo 30 cm, sullo  stesso  e'  inciso  un  numero  o  matricola  che
identifica chi detiene il segnale. 
2. Il segnale distintivo e' usato esclusivamente per  intimare  l'alt
agli utenti della strada in movimento e, in situazioni di  emergenza,
per le segnalazioni manuali dirette a regolare il traffico. L'uso del
segnale distintivo fuori dai casi consentiti  e'  perseguibile  anche
disciplinarmente dall'amministrazione da cui dipendono i soggetti  di
cui al comma 1. 
3. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del  codice,
quando non sono in uniforme, per l'intimazione dell'ALT a coloro  che
circolano sulle aree soggette alla disciplina del codice della strada
esibiscono in modo chiaramente visibile, il segnale distintivo di cui
al comma 1 e  successivamente,  prima  di  qualsiasi  accertamento  o
contestazione,  esibiscono  la  speciale  tessera  rilasciata   dalla
competente amministrazione. 
4. Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l'ALT,
oltre che con il distintivo, anche facendo uso di  fischietto  o  con
segnale manuale o luminoso. 
5. L'intimazione dell'ALT ad opera di organi di polizia stradale  non
in uniforme ed a bordo di veicoli di servizio o privati  e'  eseguita
sorpassando il veicolo da  fermare  ed  esibendo  dal  finestrino  il
segnale distintivo di cui al comma 1.".