ART. 213
1. All'articolo 377  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  Al  comma  1  la parola: "dovranno" e' sostituita dalla seguente:
"devono";
b) Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di eta'  e'  effettuato
unicamente  con  le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del
codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e
da non intralciare la possibilita' e la liberta' di manovra da  parte
dello   stesso.   Le  attrezzature  suddette  sono  rispondenti  alle
caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate:
a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il
trasporto di bambini fino a 15 kg di massa;
b) posteriormente al conducente,  per  il  trasporto  di  bambini  di
qualunque massa, fino ad otto anni di eta'.
Prima del montaggio della attrezzatura e' necessario procedere ad una
verifica  della  solidita'  e  stabilita'  delle parti del velocipede
interessate al montaggio stesso.".
 
          Nota all'art. 213:
             - Il testo dell'art. 68, comma 5, del nuovo Codice della
          strada e' il seguente:
             (Omissis).
             "5. I velocipedi  possono  essere  equipaggiati  per  il
          trasporto  di  un  bambino, con idonee attrezzature, le cui
          caratteristiche sono stabilite nel Regolamento".