ART. 219 
1. All'articolo 389  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) Al comma 2 le  parole:  "383,  comma  2",  sono  sostituite  dalle
seguenti: "203, comma 3, del codice,"; 
b) Al comma 3 dopo le parole: "ma prima della formazione del  ruolo,"
sono aggiunte le  seguenti:  "e'  pari  alla  somma  dovuta  a  norma
dell'articolo 203, comma 3,  del  codice"  e  dopo  le  parole:  "del
procedimento" e' aggiunta la parola: "e". 
 
          Nota all'art. 219: 
             - Il testo dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n.
          689 (Modifiche al sistema penale) e' il seguente: 
             "Art. 27 (Esecuzione forzata). - Salvo  quanto  disposto
          nell'ultimo comma  dell'art.  22,  decorso  inutilmente  il
          termine fissato per il pagamento, l'autorita' che ha emesso
          l'ordinanza- ingiunzione  procede  alla  riscossione  delle
          somme dovute in base alle norme previste  per  la  esazione
          delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza
          di finanza  che  lo  da'  in  carico  all'esattore  per  la
          riscossione in unica soluzione,  senza  l'obbligo  del  non
          riscosso come riscosso. 
             E' competente l'intendenza di finanza del luogo  ove  ha
          sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. 
             Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella  misura
          ridotta del 50 per cento  rispetto  a  quella  ordinaria  e
          comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse,
          effettuano  il   versamento   delle   somme   medesime   ai
          destinatari dei proventi. 
             Le  regioni  possono  avvalersi  anche  delle  procedure
          previste per la riscossione delle proprie entrate. 
             Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di  un
          decreto penale  di  condanna  ai  sensi  dell'art.  24,  si
          procede alla riscossione con l'osservanza delle  norme  sul
          recupero delle spese processuali. 
             Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso  di  ritardo
          nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata  di  un  decimo
          per ogni semestre a decorrere da quello in cui la  sanzione
          e' divenuta esigibile e fino a quello in cui  il  ruolo  e'
          trasmesso  all'esattore.  La  maggiorazione   assorbe   gli
          interessi   eventualmente   previsti   dalle   disposizioni
          vigenti. 
             Le disposizioni relative alla  competenza  dell'esattore
          si applicano fino alla riforma del sistema  di  riscossione
          delle imposte dirette".